Cassation annuls revocation of suspended sentence benefits due to violation of mandatory hearing requirements under Art. 666 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Pisa's order revoking conditional suspension benefits and granted an amnesty. The applicant argued that the revocation was issued without a mandatory hearing in camera as required by Article 666 of the Code of Criminal Procedure, following a procedural error where the case was incorrectly transferred to Lecco and back. The Court held that the absence of a participatory hearing rendered the decision null and void, necessitating annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 c.p.p.; Art. 674 c.p.p.: The decision on the revocation of benefits of conditional suspension and amnesty must be taken after a hearing in camera; its omission constitutes a general absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso,proposto da: MAIORANO MAURIZIO nato, a FUCECCHIO il 03/07/1979 avverso l'ordinanza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Pisa, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava i benefici della sospensione condizionale e della non menzione concessi a Maurizio Maiorano con sentenze dello stesso Tribunale irrevocabili rispettivamente in data 16 gennaio 1999 e in data 3 novembre 2000, dichiarando condonate le pene inflitte con tali sentenze.
2. Propone ricorso per cassazione Maurizio Maiorano, denunciando violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. Deduce che l'istanza di revoca dei benefici avanzata dal Pubblico ministero era stata trattata in camera di consiglio all'udienza in data 7 novembre 2018. Il Tribunale di Pisa però in seguito con provvedimento non notificato al difensore e all'interessato trasmetteva gli atti al Tribunale di Lecco, ritenendolo competente a provvedere. Tale Autorità giudiziaria, tuttavia, restituiva ancora dopo il fascicolo al Tribunale di Pisa, così instaurandosi davanti a quest'ultimo un nuovo procedimento di esecuzione, ancora una volta senza alcuna comunicazione all'interessato e al difensore. Nell'ambito di tale procedimento veniva emesso il provvedimento impugnato, in assenza della trattazione partecipata in camera di consiglio. Ne derivava la violazione delle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., sì da imporsi l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti di cui sopra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito illustrati.
2. Dall'esame degli atti indicati nel ricorso e allegati al fascicolo trasmesso, emerge proprio quanto rappresentato dalle doglianze difensive, ossia che il giudice dell'esecuzione, all'esito della trattazione in camera di consiglio tenuta per decidere sulla richiesta di revoca dei benefici, assumeva fuori udienza una prima determinazione tramite la quale declinava la propria competenza. Successivamente, ricevendo il fascicolo ritrasmesso dall'Autorità giudiziaria di Lecco al quale lo aveva inviato, Giudice dell'esecuzione di Pisa preliminarmente rivalutava la questione della competenza che egli stesso aveva posto, ritenendo che invece essa gli apparteneva.
All'esito di tale particolare processo decisionale, sopraggiunto in assenza della fissazione di una nuova udienza, il Tribunale di Pisa emetteva il provvedimento di revoca dei benefici e la decisione consequenziale di concessione dell'indulto con riguardo alla pena divenuta eseguibile, senza però instaurare il contraddittorio mediante la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. nella materia della revoca di cui trattasi. Il provvedimento così emesso, in ragione di una deliberazione sopraggiunta solo dopo il nuovo percorso processuale instaurato dal Tribunale, non è con evidenza ricollegabile alla precedente partecipazione delle parti all'udienza in camera di consiglio, posto che essa non è stata a suo tempo esitata con la decisione sulla revoca in ordine alla quale le stesse parti avevano discusso e poi concluso.
Da ciò emerge la sussistenza della violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. denunciata con il ricorso, che investe l'unica decisione alla fine mantenuta ferma, ossia quella adottata, senza la rituale instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio, con il provvedimento riportante la data 24 febbraio 2020.
3. Orbene, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia deciso sulla revoca dei benefici ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556).
4. In applicazione di tale principio si impone dunque l'annullamento del predetto provvedimento datato 24 febbraio 2020, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza del 24 febbraio 2020 del Tribunale di Pisa con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribuna