Cassation annuls preventive measure order due to failure to notify the suspect of the hearing date, violating absolute nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preventive measure order issued by the Catanzaro Tribunal, ordering a remand for a new trial. The applicant argued that his rights were violated because he was not personally notified of the hearing date, receiving only the notice via PEC to his appointed defense lawyer. The Court held that notification to the suspect is distinct from notification to the lawyer and that the failure to notify the suspect constitutes an absolute nullity requiring the annulment of the order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, comma 1 e 5; Art. 179, comma 1 c.p.p.: The failure to notify the suspect of the date of a hearing in camera of council constitutes an absolute nullity, as notification to the defense lawyer does not substitute for notification to the suspect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIT HADDOU JAMAL nato a EL KSIBA( MAROCCO) il 08/11/1982 avverso l'ordinanza del 15/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le concTusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ex art.310 cod. proc. pen. - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini che aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di Ait Haddou Jamal in ordine sia al reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di reati di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari ( capo 1) sia in ordine al reato fine (capo 2) - ha applicato la misura del divieto di dimora nella provincia di Cosenza ritendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza limitatamente all'addebito di cui al capo 2) nonché le esigenze cautelari.
Secondo il Tribunale, Ait Haddou 3amal, alla luce delle evidenze probatorie, costituite da numerose conversazioni captate durante le indagini aveva fornito una apprezzabile contributo, morale e materiale, alla realizzazione collettiva del reato nella piena consapevolezza di contribuire ad attività illecite. In particolare: - aveva fatto da tramite per le fittizie nozze tra un suo connazionale e la coindagata De Rose Giulia; - si era attivato per organizzare matrimoni, rapimenti fittizi, tra altri due connazionali e ragazze rumene: - aveva richiesto il reperimento•di una donna disponibile ad unirsi in matrimonio con tale Ahmed.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, avuto riguardo alle modalità e circostanze del fatto, protrattosi per un periodo di tempo prolungato con condotte eterogenee, nonché alla personalità dell'indagato, dotato di una rete di conoscenze ancora sfruttabile per consumare ulteriori illeciti.
2. Avverso tale ordinanza Ait Haddouu .Thal, per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge per lesione del diritto di difesa ed inosservanza delle norme di cui agli artt. 24, 111 della Costituzione, 153,154, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 171, comma 1, lett. d), h), 293 e 310 cod. proc. pen. Eccepisce, in particolare, di non avere avuto, nella qualità di indagato, notifica dell'avviso contenente la data di celebrazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero. 2.2.
Con il secondo motivo denuncia la mancata traduzione dell'ordinanza impugnata nella lingua madre ex art. 293 cod. proc. pen., nonostante fosse nota la sua cittadinanza marocchina e nonostante la lingua parlata in detto Stato sia tutt'altro che rara. 2.3. Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione in ordine al giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, posto a fondamento della sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbe stato effettuato discostandosi dai criteri logici e giuridici più accreditati e senza considerare l'incidenza del tempo sulla personalità del soggetto giudicabile. 2.4.
Con il quarto motivo denunzia eccesso di potere rilevando che la motivazione, oltre ad essere inadeguata, contiene evidenti travisamenti dei fatti e non ha preso in alcuna considerazione i rilievi difensivi. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso - che assume carattere pregiudiziale, essendo relativo all'instaurazione del contraddittorio - è fondato, con conseguente assorbimento degli altri tre. Il procedimento di appello avverso misure cautelari personali è regolato dall'art. 310 cod. proc. pen. il quale, al secondo comma, stabilisce Che lo stesso si svolga davanti al tribunale, in camera di consiglio, nelle forme previste dall'art. 127 cod.proc. pen.
Tale ultima disposizione prevede, al comma 1, che, quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. Lo stesso art. 127 prevede, al comma 5, che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione dell'avviso contenente l'indicazione della data dell'udienza in camera di consiglio è sanzionata da nullità. E, nel caso in cui l'avviso in questione riguardi l'imputato o l'indagato, si tratta, evidentemente, di una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., perché attiene alla sua omessa citazione e, dunque, all'instaurazione del contraddittorio (da ultimo Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Ansi, Rv. 269698).
2. Non sussiste alcuna equipollenza tra la notificazione al difensore e la notificazione all'imputato o all'indagato, perché l'art. 127 prevede che la notificazione avvenga distintamente all'uno e all'altro (ex multis, Sez. 3, n. 9233 del 19/11/2015, dep. 2016, M. Rv. 266455; Sez. 2, 13 dicembre 2007, n. 11735/2008; Sez. 3, 14 gennaio 2015, n. 19003 e n. 19004).
3. Nel caso di specie, secondo quanto risulta dagli atti allegati al fascicolo trasmesso a questa Corte, mentre risulta inviato avviso via PEC al difensore di ufficio, avv. Alessandra Canepa, nessun avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio risulta notificato all'imputato.
4. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Così deciso, in Roma il 16 giugno 2021 Il Consigl