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Sentenza — n. 27624/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by affirming the court that first denied competence as the competent execution judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27624/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Massau and Urbino courts regarding an execution incident. The Massau court claimed competence based on a later final judgment, while the Urbino court correctly identified that the Urbino court's earlier judgment was the last one to become final at the time of the request. The court ruled that the judge who first denied competence retains jurisdiction over execution matters to prevent procedural stagnation.

Regesto Legislator

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Art. 32 cod. proc. pen.; Art. 665 cod. proc. pen., comma 4: In cases of conflicting jurisdiction over execution incidents, the court that first refused competence retains jurisdiction to resolve the matter, ensuring the continuity of jurisdiction without waiting for subsequent judgments to become final.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction execution incident continuation of crimes perpetuation of jurisdiction final judgment date procedural stagnation competence determination forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 32 cod. proc. pen.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Risulta dall'esame del certificato penale in atti, che al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod.
Art. 665 cod. proc. pen., comma 4
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Urbino quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio.
art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Risulta dall'esame del certificato penale in atti, che al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 665 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Urbino quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 15856 dell'11.02.2014, Rv. 259600
Sez. 1 n. 15856 dell'11.02.2014, Rv. 259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez.
Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259171
259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259171).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE MASSA nei confronti di: TRIBUNALE URBINOcon l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Urbino, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale di Urbino in data 15 giugno 2020, Guida Francesco ha proposto incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Udine, in data 30.11.2018, dal Tribunale di Treviso, in data 12.4.2019 e dal tribunale di Urbino in data 19.10.2018.

2. Il Tribunale di Urbino ha dichiarato la propria incompetenza a prendere cognizione dell'istanza, osservando a ragione che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile era quella della resa dal Tribunale di Massa in data 24.2.2020.

3. Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale di Massa, con l'ordinanza in epigrafe, con la quale rileva che per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione va presa in considerazione l'ultima sentenza divenuta irrevocabile al momento di proposizione della richiesta sulla quale si deve provvedere, e che, nel caso di specie, essendo tale detta pronuncia quella emessa dal Tribunale di Urbino in data 10.10.2018, divenuta irrevocabile il 28.1.2020, la competenza si è radicata presso questo ufficio giudiziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice che per primo l'ha negata.

2. Risulta dall'esame del certificato penale in atti, che al momento della formulazione della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. (depositata in data 15.6.2020) l'ultimo provvedimento di condanna divenuto irrevocabile era quello emesso dal Tribunale di Urbino in data 19.10.2018, irrevocabile dal 28.1.2020 atteso che la sentenza del Tribunale di Massa, per quanto emessa dopo quest'ultima data, ossia il 24.2.2020, era divenuta irrevocabile in data 14.9.2020 3 Questa Corte è costante nell'affermare il principio, secondo il quale la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la richiesta non riguarda la sentenza da lui emessa (tra le molte:

Sez. 1 n. 15856 dell'11.02.2014, Rv. 259600) - al momento della presentazione della domanda, e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza nei confronti del condannato, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1 n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259171).

4. Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Urbino quale giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, e disposta la trasmissione degli atti a quell'ufficio.

P.Q.M.

decidendo sul conflitto, dichiara •la competenza del Tribunale di Urbino cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma il 16 giugno 2021 °11/4 Il Consigliere estensore Il Presidente Fra