Italian court annuls order denying pre-sentence credit for Venezuelan detention due to flawed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Tribunal's order rejecting the claim for pre-sentence credit for time served in Venezuela. The appellant argued the detention period from December 2012 to July 2013 was not properly recognized because the relevant judicial documents only referenced the start date of July 2013. The court found the lower court's reasoning illogical as it ignored the Venezuelan Supreme Court judgment confirming the earlier detention and failed to address the defense's evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 5, c.p.p.; The lower court's decision must be annulled if it fails to logically reconcile the evidence presented by the defense with the official judicial records regarding the duration of pre-sentence credit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONOMOLO SALVATORE nato a PALERMO il 15/06/1965 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Bonomolo Salvatore propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta al riconoscimento in sede esecutiva del presofferto detentivo subito in Venezuela dal giorno 24 agosto 2012 al 25 luglio 2013, giorno in cui era stato estradato in Italia per espiare la pena. A ragione della decisione il Tribunale osservava che il calcolo del presofferto era stato eseguito, deponendo in tal senso la documentazione in atti e, in particolare, i provvedimenti di cumulo di cui ai punti 16 e 14 del casellario giudiziale.
2. Ricorre ti Bonomolo, a mezzo del difensore fiduciario avv. Teresa Gigliotti, proponendo un unico motivo con cui denunzia vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione al ritenuto non provato 'u5% presofferto. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto computato nella pena già scontata dal Bonomolo il periodo di carcerazione sofferto nello stato sudamericano in epoca successiva all'arresto in esecuzione del mandato e fino alla consegna in Italia, pacificamente risultante dalla sentenza, in data 6.12.2012, del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela e dagli atti della procedura di estradizione. Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata di tale periodo non si fa alcun cenno nei provvedimenti di cumulo della Procura di Palermo e di Taranto; entrambi, infatti, indicano come data di decorrenza della pena in espiazione quella del 25 luglio 2013, giorno successivo alla consegna del condannato in territorio italiano.
3. Il ricorso è fondato Il provvedimento impugnato, a fronte del contenuto dei richiamati provvedimenti di cumulo che fissano la data di inizio dell'esecuzione in data 25 luglio 2013, di un giorno successiva alla consegna dell'estradato in Italia, e non indicano nei periodi di presofferto la carcerazione che, secondo quanto espressamente attestato negli atti della procedura di estradizione, a cominciare dalla sentenza del Tribunale supremo di giustizia del Venezuela, in data 6 dicembre 2012, l'odierno ricorrente ha patito in Venezuela, si limita ad osservare che non risulta il dedotto erroneo mancato calcolo del presofferto e che, ancora più in radice, non risulta nemmeno la circostanza che il Bonomolo sia stato detenuto presso l'autorità estradante.
Si tratta di giustificazione illogica e contraddittoria perché non tiene conto del reale contenuto degli atti (non solo i provvedimenti di cumulo ma anche la sentenza dell'autorità giudiziaria venezuelana) né si confronta con la diversa prospettazione difensiva, eventualmente confutandola con i necessari approfondimenti istruttori sempre possibili ai sensi dell'art. 666, corr% 5, cod. proc. pen.
4. Per le considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo che dovrà tenere conto dei rilievi sopra rappresentati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso