Sentenza — n. 27622/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in corso di esecuzione nei confronti di Sciani Marino. A ragione della decisione osservava che il condannato era stato raggiuto da ordinanza di custodia cautelare da cui si evinceva la consumazione, in epoca recente e fino all'arresto in flagranza per il reato oggetto della condanna in esecuzione, di ripetute condotte illecite poste in essere nella qualità di spacciatore professionale, che gettavano una nuova luce sulla sua pericolosità sociale rispetto alla quale la misura domiciliare si presentava del tutto inadeguata alle istanze di tutela della collettività.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27622/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va ricordato che, laddove il pubblico ministero abbia sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato a pena detentiva - anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore ai limiti fissati dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e tenuto conto delle decurtazioni di cui al precedente comma 4-bis - che si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ed abbia trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, "il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIAINI MARINO nato a GRAVEDONA( ITALIA) il 26/06/1968 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in corso di esecuzione nei confronti di Sciani Marino. A ragione della decisione osservava che il condannato era stato raggiuto da ordinanza di custodia cautelare da cui si evinceva la consumazione, in epoca recente e fino all'arresto in flagranza per il reato oggetto della condanna in esecuzione, di ripetute condotte illecite poste in essere nella qualità di spacciatore professionale, che gettavano una nuova luce sulla sua pericolosità sociale rispetto alla quale la misura domiciliare si presentava del tutto inadeguata alle istanze di tutela della collettività.
2. Avverso l'ordinanza ricorre lo Sciaini, per il tramite del difensore d fiducia avv. Lucilla Gagliardi, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 51 ter e 47 ter, comma 6, Ord. pen. Il Tribunale ha erroneamente applicato allo Sciaini, soggetto non ancora sottoposto ad alcuna misura alternativa, la disciplina dettata dagli artt. 51 ter e 47 ter, comma 6, Ord. pen. per la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa, nel caso di comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni, comunque incompatibili con la sua prosecuzione, In tal modo, ha valorizzato, quale causa di revoca, la condotta tenuta dal condannato prima non solo della concessione della misura alternativa ma anche del fatto reato.
In ogni caso, non ha nemmeno verificato se gli elementi indicati nell'ordinanza di custodia cautelare siano sintomatici del fallimento dell'esperimento rieducativo alla luce dell'assenza di violazioni in costanza di applicazione degli arresti esecutivi. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione. Il Tribunale ha fondato la revoca della misura esclusivamente sulla base delle contestazioni mosse al condannato con l'ordinanza custodiale, senza considerare che la misura applicata era stata modificata e sostituita con quella degli arresti domiciliari appena una settimana dopo la sua applicazione, proprio alla ' luce della ridotta pericolosità sociale dello Sciaini, il quale, durante l'applicazione degli arresti esecutivi, aveva svolto regolare attività lavorativa e puntualmente osservato le prescrizioni impostegli.
Ha frainteso la collocazione temporale delle condotte criminose, considerandole contemporanee al fatto oggetto di condanna. 2.3. Con il terzo motivo denunzia inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e comunque motivazione apparente. L'apparato argomentativo della decisione non solo non cita le norme applicabili in tema di revoca delle misure alternative, in generale, e della detenzione domiciliare, in particolare, ossia gli artt. 47, comma 10, 47 ter comma 6, 47 quater, comma 6, 47 -quinquies, e 5 Ord. pen., ma non fa alcun riferimento al presupposto necessario per disporla, ossia la consumazione, in costanza di applicazione, di condotte incompatibili con la prosecuzione della misura.
3. Con memoria di replica a firma dell'avv. Stefano Pellizzari, tempestivamente depositata, il ricorrente, nell'insistere nell'accoglimento dei motivi, evidenzia che i fatti di cui alla sentenza in esecuzione sono accomunati a quelli oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare posta a fondamento della revoca, oltre che sotto l'aspetto temporale, sotto il profilo sostanziale, essendo avvinti dal Medesimo disegno criminoso, come riconosciuto dal pubblico ministero procedente che ha prestato il consenso all'applicazione della pena unica complessiva determinata ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.. Tra le circostanze fattuali sintomatiche della pericolosità attuale del condannato è stata ignorata quella, pacifica, che lo stesso, dopo l'arresto per il reato oggetto della condanna in esecuzione, non ha commesso ulteriori violazioni della legge penale atteso che quelle per le quali è stata emessa la misura cautelare sono tutte precedenti al 28 febbraio 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre motivi, che pongono questioni logicamente connesse e che, pertanto, possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.
1. Va ricordato che, laddove il pubblico ministero abbia sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato a pena detentiva - anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore ai limiti fissati dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e tenuto conto delle decurtazioni di cui al precedente comma 4-bis - che si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ed abbia trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, "il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti".
Al condannato che si trova in questa peculiare situazione, altrimenti nota come "arresti domiciliari esecutivi", per l'espressa previsione contenuta nell'ultima parte dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. è applicabile l'intera disciplina dettata dall' art. 47 ter Ord. pen. in tema di detenzione domiciliare, quindi anche le disposizioni in materia di revoca (art. 47, commi 6 e seg., cod. proc. pen.) e di sospensione cautelativa delle misure alternative (art. 51-ter Ord. pen.). Stante al tenore letterale delle norme coinvolte e all'espresso richiamo da parte dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. all'art. 47-ter, Ord. pen.,che a sua volta pacificamente richiama il successivo' art. 51-ter, e tenuto conto della ratio dell'intero sistema, improntato all'esigenza di accelerare il più possibile il procedimento di applicazione delle misure alternative allorquando venga anticipata l'esecuzione inframuraria con la revoca degli arresti esecutivi, in caso di sospensione cautelativa degli arresti esecutivi, disposta dal magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter ord. pen., la successiva decisione che il tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato a quest'ultima misura - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione .o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza.
Ne segue che le valutazioni che il tribunale è chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183).
2. L'ordinanza impugnata non si è discosta dai delineati principi. Sia pure con motivazione sintetica, il Tribunale di sorveglianza si è pronunziato sulla prosecuzione della misura domiciliare, non solo nella forma degli arresti esecutivi ma anche nella forma della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui i primi costituiscono anticipazione, pervenendo alla conclusione che tale peculiare forma di contenimento non era adeguata "ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati". Nel formulare il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, ha opportunamente valorizzato, quali elementi indicatori, le emergenze investigative poste a fondamento della recente applicazione della misura della custodia in carcere.
In particolare, senza fermarsi alla mera constatazione dell'emissione del titolo cautelare, ma approfondendo le acquisizioni indiziarie a carico del condannato, derivanti da intercettazioni telefoniche servizi di osservazione e dichiarazioni di persone informate dei fatti, ha desunto il livello elevato della capacità a delinquere non solo dal ruolo di preminenza assunto da quest'ultimo nel giro di spaccio di stupefacenti, portato avanti in maniera, professionale ed in pianta stabile, in favore di un numero rilevante di cessionarij ma soprattutto dal notevole lasso temporale, pari ad un biennio, in cui le condotte illecite erano state reiterate anche con l'esternazione di intimidazioni.
A detta valutazione il ricorrente ne oppone, in via meramente confutativa, un'altra, per di più partendo dal presupposto, erroneo in diritto, che il Tribunale di sorveglianza poteva procedere alla revoca solo se il condannato avesse tenuto condotte inosservanti delle prescrizioni e, comunque, incompatibili con la prosecuzione della detenzione domiciliare durante l'applicazione degli arresti esecutivi, non assumendo, invece, alcun rilevanza le condotte, anche se illecite, commesse in epoca precedente specie se risalenti nel tempo. Al contrario, proprio perché la decisione sulla revoca degli arresti esecutivi, necessariamente implica una valutazione sull'attuale esistenza delle condizioni per accedere alla misura alternativa, il Tribunale deve operare un giudizio più ampio, legittimamente esteso alle condotte negative eventualmente commesse prima dell'applicazione degli arresti esecutivi ove, come nel caso in verifica, forniscano informazioni affidabili sui presupposti applicativi delle misure alternative, a cominciare dal pericolo di recidivanza.
Peraltro le informazioni sul conto dello Sciaini sono state tratte da un'ordinanza custodiale relativa a fatti recenti che mantengono intatta la loro valenza sintomatica, legata principalmente alla reiterazione in un lungo arco temporale, anche a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ric