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Sentenza — n. 27621/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory judicial supervision transmission for early release orders under Art. 656 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27621/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for suspension of an execution order. The appellant argued that Article 656, paragraph 4-bis of the Code of Criminal Procedure required judicial supervision transmission to prevent overcrowding and facilitate early release, even when the remaining sentence was below the threshold. The court reasoned that since the sentence after deductions was already under the limit, immediate suspension by the prosecutor sufficed, rendering the supervisory transmission unnecessary and non-lesive to constitutional rights.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 4-bis c.p.p.; Art. 54 L. 354/1975: The transmission of execution orders to the judicial supervision officer is not mandatory when the remaining sentence is below the statutory threshold, as the prosecutor's direct suspension of execution already enables access to alternative measures without infringing on the convicted person's rights.

Parole chiave

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judicial supervision transmission early release suspension Article 656 c.p.p. execution order procedure constitutional rights violation overcrowding prevention inadmissible appeal esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 4-bis c.p.p.
A ragione osservava che non sussisteva la dedotta violazione dell'art. 656, comma 4-bis, cod.
Art. 54 L. 354/1975
' Non rileva in senso contrario l'attribuzione della competenza a decidere sulla concessione del beneficio al magistrato di sorveglianza previa verifica dei presupposti di cui all'art. 54 Ord.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.
art. 656 cod. proc. pen
L'assunto è erroneo L'unica interpretazione, razionale ed aderente al testo, della disciplina dettata dal combinato disposto dei commi 5 e 4 bis dell'art. 656 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI GIOSUE' nato a NOLA il 08/06/1965 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'istanza di sospensione, in via di urgenza, dell'ordine di esecuzione per carcerazione emesso dal pubblico ministero il 12 ottobre 2020 nei confronti di Simonetti Giosuè in relazione alla pena residua di mesi 10 e giorni 9 di reclusione. A ragione osservava che non sussisteva la dedotta violazione dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., posto che la preventiva trasmissione degli atti al' magistrato di sorveglianza è prevista unicamente nel caso in cui l'ordine di esecuzione inserisca ad una pena superiore ai limiti previsti dal comma 5 della medesima disposizione del codice di rito e sia perciò necessario, al fine di evitare l'ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione, applicare le eventuali detrazioni per la liberazione anticipata di cui all'art. 54 Ord. pen, da parte dell'organo competente così da emettere l'ordine con contestuale sospensione dell'esecuzione in relazione alle pene già decurtate.

Al contrario, laddove l'ordine di esecuzione, a prescindere dalle decurtazioni per la liberazione anticipata, inserisca già ad una pena inferiore ai limiti del comma 5, non vi è alcuna necessità di far intervenire il magistrato di sorveglianza per evitare la carcerazione immediata perché opera direttamente la sospensione finalizzata a consentire al condannato di richiedere l'accesso alle misure alternative.

2. Ricorre per cassazione il Simonetti, per il tramite del difensore di fiducia avv. Raffaele Bizzarro, chiedendo l'annullamento della ordinanza sulla base un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 656, comma 4 bis cod. proc. pen. L'interpretazione accolta dal giudice dell'esecuzione, per quanto aderente alla lettera della legge, non tiene conto né della ratio delle norma di evitare il sovraffollamento carcerario né della pacifica circostanza che nel caso di specie il condannato non deve scontare una pena risultante dalla sentenza di condanna superiore ai limiti fissati dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen, ma una pena che, decurtata dal periodo presofferto in custodia cautelare, consente di godere della liberazione anticipata in modo tale da evitare in radice l'esecuzione della pena residua.

D'altra parte, l'art. 656, comma 4 bis, nell'individuare gli obblighi del pubblico ministero funzionali all'emissione dell'ordine di esecuzione impone di tener conto degli istituti, come la fungibilità, che, al pari della liberazione anticipata, incidono sulla pena da scontare, riducendola. ' Non rileva in senso contrario l'attribuzione della competenza a decidere sulla concessione del beneficio al magistrato di sorveglianza previa verifica dei presupposti di cui all'art. 54 Ord. pen. perché anche l'eventuale diniego offrirebbe comunque elementi di valutazione utilizzabili nel giudizio volto alla concessione delle misure alternative.

In via residuale la difesa ricorrente chiede sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4 bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la trasmissione al magistrato di sorveglianza per la valutazione in ordine alla concessione della liberazione anticipata laddove "la stessa ponga fine anticipatamente ad ogni esecuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

1. Ritengono il ricorrente ed il Procuratore generale di questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, che in base all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine. di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, è sempre tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Non spetterebbe, infatti, al pubblico ministero competente all'emissione dell'ordine di carcerazione per delitti di cui all'art. 655, comma 4-bis, Ord. pen., né al giudice dell'esecuzione davanti al quale sia stato eventualmente proposto incidente, la valutazione, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione in via di eccezione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato esclusivamente al tribunale di sorveglianza e dovendo l'organo dell'esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione (Sez.

I, n. 14331 del 20 dicembre 2012).

2. L'assunto è erroneo L'unica interpretazione, razionale ed aderente al testo, della disciplina dettata dal combinato disposto dei commi 5 e 4 bis dell'art. 656 cod. proc. pen. è quella seguita dall'ordinanza impugnata, dallo stesso ricorrente ritenuta conforme al significato letterale delle disposizioni. La previsione del comma 5 impone al "pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9", nei casi specificamente indicati ("Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni") di sospendere l'esecuzione, notificare l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione al condannato e al difensore, "con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico".

Precisando, altresì, che in caso di mancata presentazione dell'istanza o declaratoria di inammissibilità della stessa "l'esecuzione della pena avrà corso immediato". Il comma 4 bis, nell'ottica di alleviare il sovraffollamento carcerario e di aumentare i più possibile la platea dei condannati per periodi brevi di detenzione ammessi a beneficiare ab initio di una misura extra carceraria, mette a disposizione del pubblico ministero un ulteriore strumento processuale idoneo a consentire la sospensione dell'ordine di esecuzione, finalizzata all'eventuale fruizione delle misure alternative alla detenzione, anche da parte dei condannati a pene che rientrano nei limiti di pena di cui al comma 5 solo a seguito del calcolo delle detrazioni dei periodi di liberazione anticipata.

Infatti, il pubblico ministero "quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5", prima di emettere l'ordine di esecuzione, sempre previa verifica dell'esistenza dei periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda, senza ritardo e seguendo il modello procedimentale di cui all'art. 69-bis Ord. pen. all'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

Se a seguito della concessione di quest'ultimo beneficio, la pena residua che il condannato deve scontare non è superiore ai limiti previsti dal comma 5, il pubblico ministero dovrà procedere agli adempimenti previsti da quest'ultima disposizione sospendendo l'esecuzione. La ratio sottesa al delineato sistema e quella di consentire, ad iniziativa dell'organo dell'esecuzione, il rapido calcolo dei periodi di liberazione anticipata ove incidano sui limiti per disporre la sospensione della esecuzione detentiva e rendere, in tal modo, più facile l'accesso alla misure alternative.

Siffatta esigenza non ricorre nel caso in verifica, in cui la pena da espiare al netto del presofferto è già inferiore alle soglie di pena previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Infatti, a prescindere dall'intervento del magistrato di sorveglianza per la concessione delle detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero deve comunque provvedere alla sospensione dell'ordine di esecuzione. D'altra parte, il condannato a pena non superiore ai limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. che volesse godere della liberazione anticipata maturata rispetto alla pena in esecuzione o alla custodia cautelare presofferta in virtù della fungibilità, può raggiungere lo scopo a prescindere d&la trasmissione diretta degli atti da parte del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, provvedimento, quest'ultimo, che è funzionale esclusivamente all'emissione di ordine di carcerazione con sospensioné dell'esecuzione per le pene eccedenti i limiti di cui al comma 5, ben potendo ottenere l'invocato beneficio senza subire alcuna limitazione della libertà personale una volta intervenuta la sospensione dell'ordine di esecuzione.

Al riguardo, questa Corte ha già precisato che l'istanza di liberazione anticipata è ammissibile quando lo stato di libertà dell'interessato derivi da un provvedimento che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, sia pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini" (Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 250996).

3. Non si comprende nel quadro normativo così ricostruito in che termini la mancata previsione della trasmissione al magistrato di sorveglianza per la valutazione in ordine alla concessione della libertà anticipata, laddove la stessa ponga fine anticipatamente ad ogni esecuzione, sia lesiva dei diritti del condannato e soprattutto quali sono le norme costituzionali violate, invero nemmeno indicate dal ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma