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Sentenza — n. 27620/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling partial execution of criminal sentence is allowed when unannulled parts are legally autonomous.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27620/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against an appellate court order enforcing a partially annulled criminal sentence. The appellant argued that execution should only occur if the entire sentence remains irrevocable, citing conflicting judicial interpretations. The court ruled that the unannulled portions of the sentence, being legally autonomous and definitive, acquire res judicata status and are executable under the principle of progressive res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Partial annulment with remittal does not prevent execution of unannulled, legally autonomous parts of a criminal judgment which have acquired definitive authority.

Parole chiave

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partial annulment progressive res judicata criminal sentence execution legally autonomous parts appellate order enforcement esecuzione delle pene formazione di una pena complessiva pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
2021, Gialluisi, correttamente richiamata dal ricorrente, ha chiarito, superando il contrasto ermeneutico formatosi sulla questione, che in virtù del principio del "giudicato progressivo" (art. 624 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Antonino Denaro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo sintetizzabile nei termini strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. come segue.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonino Denaro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo sintetizzabile nei termini strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 624 cod. proc. pen
2021, Gialluisi, correttamente richiamata dal ricorrente, ha chiarito, superando il contrasto ermeneutico formatosi sulla questione, che in virtù del principio del "giudicato progressivo" (art. 624 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6189 del 17/12/2019, dep. 2020, Castiglione
(Sez. 1, n. 6189 del 17/12/2019, dep. 2020, Castiglione, Rv.
Sez. U., n. 21824 del 10/10/2020, Gialluisi
Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORAZZINI STEFANO nato a VIAREGGIO il 06/09/1962 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha respinto l'istanza di Torazzini Stefano volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento del 23 settembre 2020 avente numero 301/2020 SIEP, con cui il Procuratore generale della medesima sede giudiziaria aveva ordinato l'esecuzione della sentenza di condanna della stessa Corte di appello, in data 6 marzo 2018, con riferimento alla pena principale di anni 3 mesi 1 di reclusione ed alle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e della pubblicazione della condanna. A ragione della decisione osservava che sulle pene poste in esecuzione si era formato il giudicato parziale atteso che l'annullamento con rinvio era intervenuto esclusivamente sulle, diverse ed ulteriori, pene accessorie previste dalla legge fallimentare.

2. Ricorre per cassazione il Torazzini, per il tramite del difensore di fiducia avv. Antonino Denaro, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo sintetizzabile nei termini strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. come segue. L'ordinanza impugnata si è acriticamente uniformata al filone giurisprudenziale che ammette l'esecutorietà della sentenza pure in caso di parziale annullamento con rinvio attinente ad un punto o ad un capo, senza, però, spiegare le ragioni per cui non ha condiviso l'opposto orientamento che considera eseguibili solo le sentenze irrevocabili in ogni parte.

La spiegazione della scelta era quanto mai necessaria tenuto conto che le due soluzioni sono talmente antitetiche da avere reso necessario l'intervento risolutore delle Sezioni unite che si sono pronunciate con la sentenza n. 21824 del 10 ottobre 2020, Gialluisi. Per di più, nel caso specifico non è stato nemmeno considerato che l'esecuzione della sentenza parzialmente annullata nei confronti del ricorrente, che era in stato di libertà al momento della formazione del giudicato parziale, impone la ripetizione dei medesimi adempimenti quando interverrà l'ulteriore sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza a sezioni unite, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, correttamente richiamata dal ricorrente, ha chiarito, superando il contrasto ermeneutico formatosi sulla questione, che in virtù del principio del "giudicato progressivo" (art. 624 cod. proc. pen.), le parti della decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale (perché autonome sul piano giuridico-concettuale) con quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive, autorità di cosa giudicata, a prescindere dall'indicazione nel dispositivo della sentenza di annullamento, del dato meramente formale della' declaratoria dell'intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata.

Le pene, principali o accessorie irrogate in relazione a tali capi autonomi sono eseguibili, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., laddove siano immodificabili nel giudizio di rinvio, ossia quando la sentenza di merito divenuta parzialmente irrevocabile indichi in modo specifico la loro misura minima, non essendo sufficiente che detta pena sia solo determinabile, anche mediante ragionamenti logici o normativi che conducono a risultati certi legati ad esempio alla rivisitazione della struttura del reato continuato, con diversa qualificazione del reato più grave all'interno della sequela criminosa. (Sez. 1, n. 6189 del 17/12/2019, dep. 2020, Castiglione, Rv. 278473).3.

Nel caso in cui l'annullamento parziale è limitato, come nel caso in verifica, ad alcune pene accessorie (quelle previste dalla legge fallimentare) non vi sono ostacoli all'esecuzione parziale della sentenza con riferimento alla pena principale e alle altre pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e pubblicazione della pronuncia di condanna). Sia l'una che le altre, infatti, afferiscono a statuizioni della sentenza di condanna, legate al definitivo accertamento della responsabilità in ordine a tutte le imputazioni, non più suscettibili di modifica, neanche nel quantum, perché del tutto sganciate ed indipendenti dalle parti della sentenza su cui può incidere il giudizio di rinvio.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, in Roma il0 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il