Italian court dismisses appeal against probation denial due to lack of legal grounds and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the trial court erred by treating a lack of confession as an absolute bar to probation, ignoring positive behavioral evidence. The court rejected this, noting that the lower tribunal correctly weighed the defendant's ongoing criminal risk and failure to begin a critical review of their past, which are valid grounds for denying probation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; The court must evaluate the evolution of personality and social danger rather than requiring a complete confession or full critical review of the past as absolute prerequisites for granting probation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORCHID BOUCHAIB nato il 01/09/1968 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la domanda di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da Morchid Bouchaib, in atto detenuto in esecuzione sentenza di condanna. A ragione osservava che non poteva sciogliersi in favore del condannato prognosi favorevole e che il contemperamento tra le esigenze di tutela special-preventive e quelle di rieducazione rendeva necessaria la prosecuzione della espiazione della pena in regime inframurario.
2. Ricorre per cassazione Morchid Bouchaib, per il tramite del difensore di fiducia avv. Francesco Di Ciommo, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi tratti congiuntamente con cui denuncia violazione di legge relativamente all'interpretazione dell'art. 47 Ord. pen. nonché difetto di motivazione Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità, aveva interamente imperniato la decisione sul mancato raggiungimento da parte del detenuto del grado di maturazione adeguato al beneficio richiesto, desumendo il dato unicamente dalla considerazioni della relazione di sintesi sull'assenza di ammissione di responsabilità in riferimento alla condotta accertata con la sentenza posta in esecuzione.
In tal modo, l'ordinanza impugnata non solo aveva ignorato il complessivo contenuto della relazione trattannentale, tutt'altro che negativo sia sulla adesione al trattamento inframurario sia sulla condotta tenuta in costanza di detenzione domiciliare, protrattasi per oltre un anno senza violazioni, ma aveva finito per considerare la proclamazione di innocenza del condannato alla stregua di una condizione ostativa alla concessione dei benefici penitenziari, pure in presenza di elementi positivi sul buon esito della prova e sulla prevenzione del pericolo di recidivanza indicati nella sostanziale incensuratezza, nell'intervenuto annullamento di una recente ordinanza cautelare e nella rinnovata disponibilità all'assunzione manifestata dalla azienda presso la quale il Morchid aveva lavorato in regime di arresti domiciliari.
3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 3.1. E' pacifico che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.
Conseguentemente non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993). 3.2. Il Tribunale, in sintonia coi richiamati principi e con idoneo percorso argo.rnentativo, ha fondato il giudizio prognostico negativo, oltre che sull'unico precedente penale e sulla gravità del reato in espiazione (detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti in violazione degli artt. 73 e 80, comma 2, d.PR. n. 309 del 1990, commessa il 22 febbraio 2018), su una pluralità di elementi sintomatici di un elevato livello di pericolosità sociale del condannato e in particolare, sulla pendenza di altro procedimento (già in fase dibattimentale) per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, accertato fino ad epoca recente (23 gennaio 2018), sulle negative informazioni di polizia (che danno atto della frequentazione abituale con persone pregiudichiate), sul contenuto della relazione di sintesi, che evidenzia la mancata sperimentazione all'esterno mediante permessi premiali ex art. 30 ter Ord. pen nonché il mancato "inizio del processo di revisione critica degli agiti devianti".
A quest'ultimo riguardo, lungi dal considerare la confessione un presupposto indefettibile per la concessione della misura, l'ordinanza impugnata, nel valutare il pericolo di recidivanza, ha aggiunto, quale ulteriore elemento di valutazione, che il condannato non aveva nemmeno accettato la sentenza in esecuzione, attribuendo l'accertamento del reato a suo carico a circostanze esterne e mantenendo un atteggiamento giustificatorio con poca consapevolezza delle proprie responsabilità. A queste argomentazioni, il ricorrente oppone, peraltro nella sostanza sollecitando nuovi apprezzamenti di merito, l'omessa considerazione di elementi non decisivi (quali la regolarità della condotta in regime di detenzione domiciliare, non messa in discussione dal provvedimento impugnato), senza considerare che il Tribunale di sorveglianza anche in sede di concessione dell'affidamento in prova deve tener conto della necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Pre