Cassation appeal dismissed due to subsequent grant of social placement measure creating lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant voluntarily withdrew the request after the lower court granted a more favorable alternative measure. The applicant argued that the trial court incorrectly applied probation rules to crimes committed before specific legislative changes, citing constitutional principles against retroactive aggravation. However, the Court ruled that the procedural outcome was rendered moot by the subsequent grant of social placement, eliminating any remaining legal interest in the cassation remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the underlying legal interest is extinguished by subsequent events, such as the grant of a more favorable alternative measure, rendering the review of the original decision unnecessary.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIONTI VINCENZO (RINUNCIANTE) nato a PALERMO il 29/01/1990 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare avanzate da Cionti Vincenzo, in atto detenuto in esecuzione sentenza di condanna. A ragione osservava che il condannato, come si evince dal titolo in esecuzione, stava scontando la pena di anni 2 mesi 10 di reclusione per reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pena. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, fattispecie che, in assenza del presupposto della collaborazione, è ostativa alla concessione dei benefici penitenziari a mente dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
2. Ricorre per cassazione il Cionti, per il tramite del difensore di fiducia avv. Christian Casa, chiedendo l'annullamento del provvedimento sulla base di un unico motivo per violazione di legge. Lamenta, in particolare, l'erronea interpretazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in relazione all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, e dell'art. 4-bis Ord. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha considerato decisivo, ai fini della inammissibilità, la mancanza del presupposto delle collaborazione; in tal modo ha ritenuto applicabile la disciplina prevista per il godimento dei benefici penitenziari dall'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. anche ai condannati che, al pari del Cionti, hanno commesso i fatti sanzionati dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 in epoca precedente a quella in cui detta ultima norma incriminatrice è stata inserita nel catalogo dei così detti reati ostativi dalla legge n. 43 del 2015.
Detta interpretazione, è, però, erronea perché viola il disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., che, come di recente precisato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 32 del 2020, impedisce l'applicazione delle modifiche peggiorative del trattamento penitenziario introdotte dal legislatore successivamente alla consumazione dei reati.
3. Con nota pervenuta a mezzo pec in data 14 maggio 202,1, il ricorrente, con firma autenticata dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'avvenuta concessione in data 21 aprile 2021 della più ampia misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale.
4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come si desume dalla nota difensiva, dopo l'emissione del provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha disposto l'affidamento in prova in relazione al titolo definitivo per cui si procede. Da ciò discende la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità. 4.1. Non seguono le spese e gli accessori per la originaria sussistenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il 18 maggio 2021. Il Consigli