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Sentenza — n. 27617/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new elements and failure to exhaust procedural remedies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27617/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Carbone Lorenzo was declared inadmissible by the Court of Cassation. The applicant argued that the surveillance tribunal failed to consider positive factors like his good conduct under home detention and advanced age, relying instead on repeated drug offenses. The court rejected these claims as they did not introduce new elements or constitute a violation of law, noting the tribunal's reasoning was sound and consistent with established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not present new elements or constitute a violation of law, and the applicant fails to demonstrate that the lower court's decision was arbitrary or legally flawed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility surveillance tribunal decision new elements requirement probation alternative measure drug trafficking conviction home detention regime procedural exhaustion assistenza ulteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Domenico Trinceri, chiedendo l'annullamento del provvedimento sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 47 Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.
C. Cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27264 de 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - CARBONE LORENZO nato a CASTELDACCIA il 03/03/1945 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da Carbone Lorenzo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare. A ragione osservava che non erano stati acquisti elementi di novità utili per formulare una prognosi favorevole alla concessione della misura meno restrittiva rispetto a quelli già valutati nei precedenti provvedimenti. • 2. Ricorre per cassazione il Carbone, per il tramite del difensore di fiducia avv.

Domenico Trinceri, chiedendo l'annullamento del provvedimento sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 47 Ord. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dagli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, si è limitato ad esprimere enunciazioni di principio senza neanche attendere l'esito dell'approfondimento istruttorio, pur disposto nel corso dell'udienza precedente a quella di trattazione. Ha considerato decisiva l'assenza di elementi nuovi nonostante l'indicazione di una specifica attività di volontariato, senz'altro adeguata alla personalità del condannato, ultra settantacinquenne in precarie condizioni di salute, del tutto ignorando gli altri indicatori positivi ed in particolare la corretta condotta tenuta in regime di detenzione domiciliare, l'assenza di precedenti penali diversi rispetto alla condanna in esecuzione, l'ammissione di responsabilità con conseguente avvio del processo di rivisitazione critica del passato.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la prognosi negativa sulla utilità della misura richiesta a perseguire la risocializzazione del condannato e la valutazione sulla sua inadeguatezza a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunta dalla gravità e ripetizione dei fatti per cui è stata emessa condanna (detenzione e trasporto in Canada di cospicue quantità di sostanza stupefacente e segnatamente 1134 pillole "ossicotin 80" ed un chilogrammo di eroina), sull'assenza, anche alla luce delle relazioni più aggiornate degli operatori sociali, di elementi positivi per strutturare un valido percorso rieducativo esterno diversi da quelli già negativamente valutati nei precedenti provvedimenti.

In quest'ottica ha anche rilevato che non poteva nemmeno valorizzarsi l'opportunità di volontariato presso una parrocchia perché già presa in considerazione per escluderne la valenza quale strumento di risocializzazione idonea a contenere la pericolosità sociale in ragione del carattere non adeguatamente contenitivo delle prescrizioni correlate alla misura richiesta. A queste argomentazioni, il ricorrente oppone, peraltro nella sostanza sollecitando nuovi apprezzamenti di merito, l'omessa considerazione di elementi o non decisivi (quali la regolarità della condotta in regime di detenzione domiciliare, non messa in discussione dal provvedimento impugnato a prescindere dall'acquisitone della relazione della Polizia di Stato) o già valutati in sede di concessione della detenzione domiciliare (rivisitazione critica, unico precedente penale, età avanzata), senza considerare che il Tribunale di sorveglianza nella scelta delle misure deve tener conto della gradualità e progressività del trattamento (ex multis Sez. 1, n. 27264 de 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037) e della necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.

Il Tribunale ha dato conto con idoneo percorso argomentativo della scelta compiuta nella comparazione dei diversi interessi in gioco.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco A