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Sentenza — n. 27612/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of current interest after detainee transfer to another facility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27612/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the detainee had already been transferred to a different prison facility before the appeal was filed. Although the lower court partially accepted claims regarding defective door seals, the specific grievances about the number of meetings and staff disturbances lost their concrete relevance due to the transfer. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary current interest required for admissibility under the relevant regulations.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis O.P.; Art. 69 O.P. - An appeal for cassation is inadmissible if the subject matter of the complaint has ceased to be relevant due to a subsequent transfer of the detainee to another institution, rendering the claim lacking in current interest.

Parole chiave

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lack of current interest detainee transfer cassation inadmissibility confidentiality of meetings penitentiary regulations istruzione giudiziaria corrispondenza con il difensore ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis O.P.
Con ordinanza del 9/6/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha parzialmente accolto il reclamo ai sensi dell'art. 35 bis O.P. del detenuto Augusto La Torre, che aveva denunciato la lesione del diritto alla riservatezza dei.
Art. 69 O.P.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TORRE AUGUSTO, nato a MONDRAGONE il 01/12/1962 avverso l'ordinanza del 09/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/6/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha parzialmente accolto il reclamo ai sensi dell'art. 35 bis O.P. del detenuto Augusto La Torre, che aveva denunciato la lesione del diritto alla riservatezza dei. colloqui con il difensore, in quanto le porte a vetri della sala - colloqui a ciò dedicata nella Casa Circondariale di Campobasso non si chiudevano bene, permettendo alla Polizia Penitenziaria di ascoltare il contenuto dei dialoghi tra il detenuto ed il difensore. È stato quindi ordinato alla Direzione dell'indicata Casa Circondariale di provvedere immediatamente a riparare e/o sostituire le porte difettose. È stato invece rigettato il reclamo nella parte in cui lamentava l'interferenza del Comm. Roberta Calcutta nel colloquio con il difensore, più volte da lei interrotto, osservando l'impugnata ordinanza che tale doglianza era generica e priva di riferimenti temporali.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. Filippo Barbagiovanni Gasparo, lamentando due profili di violazione di legge, rispettivamente con riferimento all'art. 18 e all'art. 35 bis, comma 2, O.P. 2.1. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza non si sia espressa sul punto del numero dei colloqui complessivi da computare a cura della Direzione della Casa Circondariale, senza precisare nulla in merito ai colloqui con i garanti regionali dei detenuti, pure sottoposti alla medesima garanzia di riservatezza. 2.2. Quanto alla lamentata violazione della riservatezza avvenuta in occasione del colloquio tra il reclamante e l'Avv. Marianna Cocca ad opera del Comm. Calcutta, si osserva che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto assumere informazioni, chiedendo una relazione alla Casa Circondariale, così da valutare anche tale profilo di reclamo ed assumere un provvedimento completo.

3. Il Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, ha presentato requisitoria scritta in cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse alla pronuncia, già attuale alla data di presentazione dell'impugnazione di legittimità, per essere stato il La Torre già trasferito in altro istituto di detenzione. Va specificato che correttamente il Tribunale di sorveglianza si è espresso nel merito delle doglianze, pur essendo stato il detenuto già trasferito, in base al criterio - risultante dal combinato disposto degli artt. 35 bis e 69, commi 5 e 6, O.P. - per cui l'accoglimento del reclamo non incide soltanto sulla situazione specifica del reclamante, ma determina un obbligo di porre generale rimedio e di far cessare pro futuro atti e condotte che integrino violazione dei diritti delle persone recluse.

Nella specie, accogliendo parzialmente il reclamo del La Torre, si è ordinato all'Amministrazione Penitenziaria di riparare le chiusure delle porte della sala-colloqui dedicata agli incontri con i difensori, onde garantire che essi si svolgano nel rispetto delle norme che limitano il controllo di tali incontri al profilo visivo, con esclusione della possibilità di ascolto dei contenuti dei colloqui. Tuttavia, le ulteriori doglianze, quanto ai profili che sono stati dedotti come vizi di legittimità (specificazione del numero e delle modalità dei colloqui con il Garante regionale dei detenuti; istruttoria sul presunto disturbo al collo- quio derivante dal passaggio di personale penitenziario nella stanza dedicata), erano ab origine sfornite di interesse concreto ed attuale a causa dell'intervenuto trasferimento del ricorrente in altro istituto di detenzione.

Ciò fonda l'inammissibilità del ricorso, così come proposto in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.