Italian court dismisses foreigner's fine for ignoring police order due to lack of Italian language interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a first-instance judgment that had fined a Moroccan citizen for failing to appear at a police station. The defendant argued that the order was invalid because he could not understand Italian and was not assisted by an interpreter, claiming the fine extinguished the crime. The court ruled that the specific administrative procedure for expelling irregular migrants takes precedence over general police summons, meaning the fine was legally inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 cod. pen.; Art. 14 D.Lgs. n. 286/1998: The specific administrative expulsion procedure for irregular foreigners precludes the application of the general penalty for failing to comply with a police summons for public order reasons.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AMAR nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 09/08/1977 avverso la sentenza del 03/05/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di GAETAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; uti-ito-il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO _che ha concluso chiedendo /C1)-4AW--eh-W-ex.."I »n14 7)-e-'41 4=6(fries-- 442-12 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 3 maggio 2013 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, condannava l'imputato Amar Mohamed alla pena di euro 206,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., contestatogli per non aver ottemperato all'ingiunzione emessa nei suoi confronti dai Carabinieri della Compagnia di Formia il 29 giugno 2009 di comparire innanzi alla Questura di Latina, ufficio immigrazione, per ragioni di giustizia ed ordine pubblico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato ricorso, il difensore d'ufficio dell'imputato, il quale ne ha chiesto l'annullamento per erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 650 cod. pen. in ragione dell'impossibilità per l'imputato, cittadino straniero, di comprendere la lingua italiana ed il contenuto del provvedimento, non essendo nemmeno stato assistito da interprete. Inoltre, non sussistono prove sufficienti per ricostruire il dolo ed il reato è estinto per prescrizione.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.Secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento di questa sezione della Corte Suprema (sez. 1, n. 11049 del 07/02/2013, Kasham e altro, rv. 255349; sez. 1, n. 25606 del 07/05/2013, Zhuo, rv. 255969; sez. 1, n. 32974 del 20/05/2010, P.g. in proc.
Gradinariu, rv. 248273; sez. 1, n. 17 del 14/12/2011, Diop, rv. 252184; sez. 1, n. 19154 del 01/04/2009, Szucz, rv. 243692), a carico del soggetto straniero che non abbia ottemperato ad un invito a presentarsi presso uffici di polizia per riscontri sulla regolarità della suà posizione nel territorio nazionale non è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen., in quanto per conseguire l'espulsione del cittadino extracomunitario, presente illegalmente nel territorio dello Stato, l'ordinamento giuridico prevede e disciplina un apposito procedimento, non surrogabile con atti diversi. 1.1 Va ricordato al proposito che l'art. 650 cod.pen. costituisce una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico meccanismo sanzionatorio (sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341; sez. 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, riv. 215373).
Per poter configurare la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen., è dunque necessario che:
a) la violazione riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
b) l'inosservanza deve attenere ad un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. In particolare, nella nozione di provvedimento emesso per "ragione di giustizia" rientra qualunque provvedimento od ordine, previsto da norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo, avente lo scopo di rendere possibile o di agevolare l'attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre per "ragioni di sicurezza pubblica" devono intendersi emessi i provvedimenti, ovvero gli ordini amministrativi funzionali alla tutela della sicurezza collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati. 1.2 Tenuto conto dei superiori principi, la sentenza impugnata incorre nel vizio di violazione di legge per non avere correttamente interpretato ed applicato la norma penale di riferimento; invero, l'invito a presentarsi presso l'ufficio di polizia per motivi di "ordine pubblico" postula l'irregolare presenza nel territorio nazionale dello straniero ed è funzionale all'eventuale adozione di possibili provvedimenti sfavorevoli per l'interessato, ad esempio, quello di espulsione, sicché tale ingiunzione non può validamente surrogare l'ordine di allontanamento, tipizzato dall'ordinamento giuridico, di competenza del Questore, attuativo del decreto prefettizio di espulsione, e la precisa sequenza di atti procedimeritali stabilita dalla legge a tal fine. 1.2.1 Invero, l'obbligo per lo straniero di rispettare le norme interne in materia di ingresso e di soggiorno discende dal sistema di regole introdotte dal DIgs. n. 286 del 1998, che all'art. 14 compiutamente disciplina anche l'iter procedurale dell'espulsione in via amministrativa mediante disposizioni che, partendo dall'accertamento della violazione di dette disposizioni, prescrivono una serie progressiva di adempimenti, ciascuno praticabile secondo la sequenza prevista ed in base ad autonomi presupposti, in quanto:
a) in via prioritaria va eseguito con immediatezza il decreto del Prefetto mediante accompagnamento alla frontiera;
b) se ciò non sia possibile, dovendo attendere accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità dello straniero, ovvero acquisire i documenti per il viaggio, oppure ancora in caso di indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso un centro di permanenza temporaneo e assistenza;
c) quando non sia possibile neppure il trattenimento presso un centro, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza, il Questore ordina alla straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, la cui inottemperanza è sanzionata ai sensi del comma 5-quater dello stesso art. 14. 1.2.2 Pertanto, in vista dell'espulsione dell'imputato, l'Autorità di pubblica sicurezza, che certamente è titolare di poteri di controllo da esercitarsi sugli stranieri e di funzioni riguardanti la loro estromissione dal territorio nazionale, in caso di accertata irregolarità, non avrebbe potuto ricorrere all'ingiunzione, rimasta inottemperata, ma avrebbe dovuto seguire le procedure espressamente previste a tal fine dalla normativa che disciplina l'immigrazione.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, il che, per la valenza assorbente del rilievo operato d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peh. della relativa causa di proscioglimento, esime dal prendere in esame i motivi articolati in ricorso. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata