Cassation annuls conviction for theft due to statute of limitations expiring before final appeal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's confirmation of a theft conviction without remanding the case. The defendant argued that the crime had expired due to the statute of limitations, noting he was declared absent in first instance and only received the deposit notice years later. The court ruled that the limitation period fully elapsed by the date the appeal judgment became effective, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 158 c.p.: The statute of limitations for a contravention fully expires at the date the final appeal judgment becomes effective if the defendant was declared absent, provided the limitation period was not interrupted by the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIN MARINEL IONUT nato a TECUCI( ROMANIA) il 20/05/1990 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA, intervenuta ai sensi dell'art. 23,comma 8, d. I. n. 137 del 2020, conv. con modif. con la I. n. 176 del 2020, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Treviso, in data 1 luglio 2014, condannò Marin Marinel Ionut alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda per aver portato, in concorso con altri e senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle relative pertinenze due tagliavetri, due forbici, una cesoia, un giravite a stella, un giravite mancante di punta, un tubo di gomma colore grigio, fatto commesso in Onè di Fonte il 14 maggio 2012. La sentenza di primo grado fu dichiarata irrevocabile a far data dal 1° dicembre 2014 e fu pronunciata in assenza dell'imputato, già dichiarato contumace.
A seguito di restituzione nel termine, la sentenza è stata oggetto di appello. La Corte territoriale ha quindi esposto le ragioni della conferma della sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Marinel Ionut Marin, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa dichiarazione d'ufficio dell'intervenuta prescrizione del reato. Il reato si è estinto per prescrizione il 16 maggio 2017 e quindi prima della sentenza impugnata, atteso che l'imputato, rimasto contumace in primo grado, avrebbe dovuto ricevere la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, depositata il 26 agosto 2014. La notifica dell'avviso di deposito è infine intervenuta ma soltanto ad anni di distanza, e specificamente il 14 maggio 2019, unitamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine. 2.2.
Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione della responsabilità concorsuale e di mancata considerazione che il ricorrente non era tenuto a fornire una giustificazione sul porto dei beni sequestrati in assenza di prova che tali beni fossero a lui riconducibili. La Corte di appello, poi, nell'affermare che il ricorrente non ha offerto giustificazioni nell'immediatezza e nel corso del processo, ha omesso di considerare che questi non fu posto nelle condizioni di conoscere del procedimento a suo carico dato che l'avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione a giudizio furono notificati con consegna di copia al difensore. 2.3.
Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, affidato a clausole meramente di stile.2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha forza assorbente rispetto agli altri.
2. Il ricorrente, all'udienza del 10 gennaio 2014 fu dichiarato contumace dal Tribunale. Successivamente, all'udienza che concluse il giudizio di primo grado e quando era già entrata in vigore la legge n. 67 del 2014 sul procedimento in assenza ma non ancora la disciplina transitoria affidata alla legge n. 118 del 2014, il Tribunale lo dichiarò assente: ne mutò pertanto la veste in considerazione della novella normativa sul processo in assenza. Su questa premessa non gli fu notificato l'avviso di deposito, adempimento poi eseguito ad anni di distanza, specificamente il 14 maggio 2019, unitamente alla notifica dell'ordinanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della indicata sentenza.
3. Il Tribunale errò nel non provvedere alla notifica dell'avviso di deposito, dato che il ricorrente, già dichiarato contumace, non avrebbe dovuto patire il mutamento di qualifica - quanto meno ai fini dell'adempimento di notifica - secondo il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale "sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria, di cui all'art. 15 -bis della stessa legge, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa" - Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, Rv. 266944 -.
4. L'omesso adempimento della notifica dell'avviso di deposito, se ha impedito il passaggio in cosa giudicata della sentenza, poi impugnata grazie al provvedimento di restituzione nel termine, non ha precluso il decorso del termine di prescrizione, da ritenersi interamente decorso alla data in cui è stata concessa la restituzione nel termine per l'impugnazione. Il fatto contravvenzionale è stato commesso il 14 maggio 2012, sicché, in assenza di cause di sospensione, la prescrizione è maturata decorso un quinquennio, termine corrispondente al tempo della prescrizione aumentato di un quarto per l'atto interruttivo costituito dalla sentenza di condanna di primo grado Alla data di pronuncia della sentenza di appello il reato era pertanto già estinto, e la Corte territoriale ha errato nel non rilevare la causa estintiva già maturata.
5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion