Sentenza — n. 27607/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 26 novembre 2019 la Corte di appello di Caltanissetta in riforma della pronuncia del Tribunale di Gela del 13 luglio 2018, ha assolto Meroni Carmelo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, contestato al capo B) della rubrica, e, per quanto di interesse in questa sede, ha rideterminato la pena inflitta .per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 contestato al capo A) in mesi otto di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 27 Cost; Sentenza — n. 27607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lgs. n. 159 del 2011, contestato al capo B) della rubrica, e, per quanto di interesse in questa sede, ha rideterminato la pena inflitta .per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 contestato al capo A) in mesi otto di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERONI CARMELO nato a GELA il 12/01/1986 avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni scritte, depositate ex art.23, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 novembre 2019 la Corte di appello di Caltanissetta in riforma della pronuncia del Tribunale di Gela del 13 luglio 2018, ha assolto Meroni Carmelo del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, contestato al capo B) della rubrica, e, per quanto di interesse in questa sede, ha rideterminato la pena inflitta .per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 contestato al capo A) in mesi otto di arresto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
2. Avverso la sentenza ricorre il Meroni per il tramite del difensore di fiducia, avv. Maria Giordano, articolando un unico motivo con cui denunzia violazione di legge con riférimento all'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione h La Corte territoriale ha comminato una pena esageratamente afflittiva, assai lontana dal minimo edittale, non solo in stridente contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost., ma senza nemmeno rispondere ai rilievi della difesa che aveva chiesto, con specifico motivo di appello, di prendere in esame quali fattori favorevoli il comportamento processuale e la condotta successiva alla consumazione del reato.
RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. La Corte distrettuale non ha fornito alcuna risposta, anche implicita allo specifico motivo di appello, pur enunciato in premessa, con cui l'imputato impugnante aveva rilevato l'ingiustificata eccessività della pena inflittagli, evidenziando, in particolare, la notevole distanza dal minimo edittale della pena per la violazione più grave di cui al capo A), l'unica in relazione alla quale è stato confermato il giudizio di responsabilità in esito al giudizio di appello. Si è, infatti, limitata a prendere atto dell'intervenuta assoluzione dal reato dal capo B) e della necessità di eliminare la porzione di pena correlata all'addebito eliso, senza prendere in esame le criticità che, ad avviso dell'appellante, erano presenti nell'apparato argomentativo a sostegno della decisione del Tribunale - invero assai scarno, stante il mero richiamo ai criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. - di determinare la pena per il reato di cui al capo A), in misura superiore al minimo edittale nonostante la presenza di valori positivi che avevano giustificato la concessione delle attenuanti generiche in modo da neutralizzare gli effetti della pur riconosciuta recidiva.
2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta che dovrà provvedere a colmare la rilèvata lacuna motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Caltanissetta Così deciso, in Roma il 16 giugno 2021 Il Consigliere estensore I