Cassation court dismisses appeals against murder conviction, upholding evidence reliability and premeditation aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by three defendants convicted of premeditated murder in the abbreviated procedure. The court affirmed the lower court's reliance on multiple justice collaborators' statements, validating their reliability despite timing objections and confirming the continuity of prior sentences. Ultimately, the decision upheld the conviction and the specific aggravating circumstance of premeditation based on the clear evidence of a long-standing criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 575 c.p.; The Court of Cassation holds that in abbreviated proceedings, statements by justice collaborators made beyond the standard deadline retain full probative value if corroborated, and premeditation requires a persistent criminal intent distinct from mere preparation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
genera à e k" gli altri dat iden icativi, a .norma l'art. 52 0 SENTENZA digs. 196/ n quanto: O disp cio sui ricorsi proposti da r • 'estad rte •osto dalla 1. Branciforte Filippo, nato a Catania il 20/01/1964 gge 2. Branciforte Giuseppe, nato a Catania il 23/02/1959 3. Di Grazia Francesco, nato a Catania il 12/12/1966 avverso la sentenza del 22/01/2019 della Corte di assise di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO-IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania, per quanto di interesse in questa sede, confermava l'anteriore decisione del G.u.p. del locale Tribunale, resa all'esito del giudizio abbreviato, nella parte in cui Filippo Branciforte, Giuseppe Branaforte e Francesco Di Grazia erano stati ritenuti colpevoli di concorso nell'omicidio premeditato di Alfio Amato, realizzato il 22 maggio 1992, in Catania, allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, la famiglia catanese di Cosa Nostra, alla quale gli imputati appartenevano.
La Corte territoriale, riaffermata l'identità di disegno criminoso tra il predetto delittd e altri reati per i quali gli imputati erano Stati già irrevocabilmente condannati alla pena dell'ergastolo, rideterminava l'aumento di pena a titolo di continuazione, riferibile a ciascun imputato, nell'isolamento diurno per la durata di sei mesi, ferme le statuizioni ulteriori della sentenza gravata.
2. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, Amato era caduto in un agguato, tesogli da Fortunato Indelicato nell'ambito di un regolamento di conti deciso dalla cdrisorteria criminale. Indelicato aveva attirato la vittima, con un pretesto, presso l'abitazione del pi Grazia, in località Monte Po. Nell'annessa autorimessa, al cui interno era stato trascinato da Natale Salvatore Fascetto, Amato era stato quindi aggredito, tra gli altri, dal medesimo Di Grazia e dai fr telli Branciforte, i quali, dopo averlo t ingiuriato e percosso, lo avevano strangol o con l'ausilio di pezzi di corda.
3. Il compéndio probatorid, a carico degli imputati, era costituito dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che la Corte territoriale, a confutazione delle obiezioni difensive, giudicava singolarmente affidabili, così come valutava adeguatamente convergenti, e in grado di riscontrarsi reciprocamente, i rispettivi narrati. 3.1. Segnatamente, Fortunato Indelicato aveva riferito per scienza diretta, quale concorrente nel reato. In due distinti interrogatori, resi al Pubblico ministero nel giugno 1999 e nell'ottobre 2013, egli aveva indicato la genesi dell'omicidio nel desiderio dei Branciforte di vendicare l'uccisione del fratello Giacomo, avvenuta anni prima e addebitata a Domenico Amato, padre di Alfio.
Indelicato aveva quindi dichiarato di aver ricevuto da Filippo Branciforte l'incarico di facilitare, nel modo sopra descritto, l'azione criminosa. Aveva indicato il luogo che ne era stato teatro, ne aveva illustrato la dinamica e individuato gli esecutori materiali. Aveva infine parlato delle fasi immediatamente seguenti (l'incaprettamento del cadavere, il suo trasporto in altra località e la sua successiva distruzione). 3.2. I collaboratori Natale Di Raimondo e Umberto Di Fazio avevano reso dichiarazioni, che la Corte territoriale riteneva non essere meramente de relato.
Entrambi erano infatti, all'epoca, rispettivamente ai vertici del gruppo di Monte Po (in cui era inserito Di Grazia) e del gruppo di San Giorgio (cui appartenevano i rimanenti protagonisti dell'omicidio), e in tale veste avevano conoscenza anche diretta delle circostanze riferite. Natale Di Raimondo, che aveva condiviso la decisione di uccidere Amato, aveva reso egli stesso successivi interrogatori, nel febbraio 1999 e nel novembre 2013. Il dichiarante aveva ribadito il movente del delitto, ricondotto al proposito di vendetta di entrambi i fratelli Branciforte e ne aveva ricostruito le modalità esecutive, raccontategli da Di Grazia, fornendo una compiuta descrizione dell'autorimessa in cui Amato era stato attratto mediante tranello, e indicando lo stesso Di Grazia, Fascetto e Filippo Branciforte come partecipi, assieme a correi ulteriori della cui riferita identità non conservava memoria, dell'azione di strangolamento.
Umberto Di Fazio, che condivideva la responsabilità del gruppo mafioso di San Giorgio con Filippo Branciforte, sapeva ex ante, da quest'ultimo e dal fratello Giuseppe, del programmato omicidio. I fratelli Branciforte, a delitto avvenuto, gli riferirono che la vittima era stata uccisa in località Monte Po, presso l'autorimessa del Di Grazia, per mano dei medesimi fratelli, di Fascetto e di altri correi. 3.3. Infine il collaboratore Angelo Mascali, già intraneo al gruppo di Monte Po, aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza, direttamente da Filippo Branciforte, della morte violenta di Amato e delle modalità in cui essa era avvenuta.
Il suo interlocutore gliene aveva parlato durante un comune periodo di detenzione nel carcere catanese di Piazza Lanza, alla presenza di Giuseppe Branciforte, di Fascetto e di Indelicato.
4. Avverso la sentenza resa nel giudizio di appello ricorrono per cassazione gli imputati Filippo Branciforte, Giuseppe Branciforte e Francesco Di Grazia.
5. Filippo e Giuseppe Branciforte ricorrono medianti atti distinti, di identico contenuto, sottoscritti dal comune difensore di fiducia, avvocato Salvatore Pace. Nell'unico motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione. A loro avviso, il materiale istruttorio raccolto non avrebbe potuto condurre al riconoscimento, oltre ogni ragionevole dubbio, della loro colpevolezza. I collaboratori di giustizia non avrebbero, infatti, fornito elementi univoci di giudizio.Indelicato, in particolare, dopo aver affermato nel primo interrogatorio che Zammataro avrebbe concorso all'uccisione di Amato, in sede di secondo interrogatorio non avrebbe più menzionato tale preteso correo e, dietro specifica contestazione, avrebbe espressamente ribadito di non avere alcun ricordo della sua partecipazione all'omicidio.
Di Raimondo, che sarebbe mero dichiarante de relato, avrebbe smentito Indelicato sul fatto di essere stato presente sul luogo dell'omicidio e sarebbe stato generico in molti parti del narrato. Di Fazio, dichiarante de relato in pari misura, non sarebbe stato in grado di indicare la fonte di conoscenza. Mascali avrebbe appreso delle modalità dell'occorso da Filippo Branciforte, ma non avrebbe saputo specificare se Indelicato fosse stato coinvolto nell'omicidio. Né Di Fazio, né Mascali, indicherebbero Di Grazia come partecipe. Indelicato sarebbe, in definitiva, l'unica fonte diretta, priva tuttavia di adeguati riscontri, a partire dal ruolo dal medesimo attribuitosi nella vicenda.
6. Francesco Di Grazia ricorre con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Giorgio Antoci. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. La condanna si baserebbe su chiamate in reità, o in correità, tardive rispetto al termine (previsto dall'art. 16-quater, comma 1, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1981) di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione e per le quali non sarebbero state effettuate le dovute verifiche di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca.
Indelicato, nei successivi interrogatori resi, avrebbe dapprima indicato, e poi smentito, la partecipazione al crimine di Zammataro, così come avrebbe menzionato Di Raimondo come presente sui luoghi, venendo sul punto smentito dal diretto interessato. Il narrato di Indelicato non si salderebbe neppure con quello del Di Fazio. Le dichiarazioni etero-accusatorie del Di Raimondo sarebbero generiche, anche con riferimento alla posizione del Di Grazia, sua pretesa fonte di conoscenza. Di Fazio mai avrebbe fatto riferimento alla presenza del Di Grazia, e neppure a quella di Indelicato, unica pretesa fonte diretta.
Mascali avrebbe reso dichiarazioni non convergenti con quelle dei precedenti collaboratori, con specifico riferimento all'indicazione dei partecipi all'azione omicida, non menzionando comunque tra di essi il medesimo ricorrente. A carico di quest'ultimo mancherebbero, in definitiva, riscontri realmente individualizzanti, giacché le chiamate de relato sarebbero in concreto prive dei relativi requisiti. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta premeditazione.L'aggravante sarebbe stata riconosciuta in base a valutazioni astratte, non correlate alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, né idonee a smentire la mera preordinazione delittuosa.
7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, mediante i quali si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inidoneità delle prove raccolte a giustificare la condanna degli odierni imputati, non sono fondati.
2. L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291-01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418-01), può certamente basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante. Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento in proposito seguito, e delle argomentazioni sostenute per qualificare, in relazione, il compendio istruttorio, senza che ciò implichi un rinnovato accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01).
3. Quest'ultima supera nel caso in esame il vaglio di legittimità, condotto alla stregua degli anzidetti principi, perché la Corte territoriale ineccepibilmente motiva sulla sussistenza dei requisiti che consentono di far assumere alle plurime chiamate in reità, o correità, reciprocamente riscontrantisi, dignità probatoria ai fini dell'identificazione degli imputati come concorrenti, nei diversi ruoli delineati dalla sentenza impugnata, nell'azione omicida. Tali chiamate, con l'eccezione di quella proveniente dal collaboratore Mascali, non sono peraltro qualificabili, come correttamente ritenuto dalla sentenza stessa, come mere dichiarazioni de relato, perché, anche laddove provenienti da soggetti all'azione non presenti, esse appaiono incentrate su qualificate circostanze attinenti la vita e l'attività del sodalizio mafioso che - supportate, come nella specie, da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione delle informazioni - possono effettivamente ritenersi oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati che rivestivano un ruolo di vertice (in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185-02).
Sta di fatto che, anche indipendentemente dall'esatto inquadramento dogmatico delle chiamate, gli elementi per loro tramite raccolti - dalla sentenza impugnata accuratamente vagliati anche in punto di coerenza, sincerità e vicendevole non interferenza dei narrati dichiarativi - consentono di individuare, con serena tranquillità, nei fratelli Branciforte, entrambi esponenti della famiglia mafiosa catanese Santapaola, coloro i quali, mossi da propositi di vendetta, idearono l'omicidio e ne organizzarono le modalità di esecuzione, cui presero direttamente parte secondo pacifica acquisizione processuale.
Tali elementi consentono inoltre, oltre il ragionevole dubbio, di individuare in Di Grazia, affiliato alla medesima famiglia, il soggetto che, conscio di quanto sarebbe accaduto, mise per ciò anzitutto a disposizione la sua autorimessa in località Monte Po -già dovendo egli, a questo titolo, rispondere di concorso nel delitto- e concorrendo poi nella sua materiale realizzazione. Si rammentino, a tale ultimo riguardo, le confidenze autoaccusatorie che Di Grazia rese al collaboratore di giustizia Di Raimondo, che ne ha successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni.
Tali confidenze hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come puntualmente accaduto, esse spiegano piena efficacia probatoria, non emergendo ragioni che possano far dubitare della loro sincerità e spontaneità, o possano ricondurle a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503-01).
4. Le obiezioni, mosse nei motivi al valido apparato argomentativo della sentenza impugnata, costituiscono tutte mera reiterazione di profili di doglianza dalla Corte territoriale già adeguatamente vagliati, e disattesi con logiche ed esaustive argomentazioni. Il narrato complessivo di Indelicato è stato ineccepibilmente apprezzato nella sua solidità, e nella costanza mantenuta nel tempo, nonostante l'ampio intervallo che intercorre tra i suoi successivi interrogatori, idoneo di per sé a spiegare l'incertezza riguardante l'effettiva partecipazione al crimine di Zammataro, non inficiante l'attendibilità della dichiarazione, stante anche la totale ininfluenza della posizione di tale soggetto (successivamente deceduto) nel presente giudizio.Il medesimo narrato si incrocia con le propalazioni dei collaboratori ulteriori, alimentate da fonti qualificate, ed esattamente identificate (gli stessi fratelli Branciforte, quanto a Di Fazio), obiettivamente convergenti in ordine al nucleo dimostrativo essenziale del fatto addebitato, che ruota intorno ad un omicidio commissionato per ragioni di vendetta familiare, e di mantenimento degli equilibri mafiosi sul territorio, e portato ad esecuzione dagli stessi committenti, con l'apprezzabile contributo di altri sodali della cosca, tra cui Di Grazia.
Così individuato quel nucleo essenziale, non rilevano le difformità, su cui i ricorrenti insistono in questa sede, senza adeguatamente confrontarsi con le spiegazioni puntualmente addotte in proposito dalla sentenza impugnata. Tali difformità, inclusa la circostanza della presenza effettiva del Di Raimondo sul luogo del crimine, si riferiscono tutte ad aspetti secondari, e comunque non decisivi, della vicenda criminosa oggetto di rappresentazione processuale; aspetti suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01;
Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309-01; Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936-01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisaní, Rv. 230592-01), senza che ne resti inficiato il valore probatorio, diretto e di riscontro, delle relative dichiarazioni. Tale valore probatorio neppure è scalfito dalla pretesa tardività delle propalazioni, giacché, anche a prescindere dalla genericità del rilievo, questa Corte ha ripetutamente affermato essere pienamente valutabili, nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare,, atteso che la sanzione di non utilizzabilità, prevista dall'art. 16-quater d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 'del 1991, come introdotto dall'art. 14 legge n. 45 del 2001, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez.
U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882- 01; Sez. 1, n. 54844 del 06/06/2018, Russo, Rv. 274653-01).
5. Si è, in definitiva, in presenza di un apparato motivazionale completo e coerente, privo di aporie logiche, che resiste, sul punto dell'affermata penale responsabilità, alle censure proposte da tutti i ricorrenti nei motivi sin qui scrutinati.
6. Il ricorso dell'imputato Di Grazia è infondato anche nel motivo residuo, inerente la premeditazione. 6.1. Quest'ultima richiede, per costante insegnamento (tra le molte, Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente.
E' noto, poi, che trattasi di aggravante dalla natura soggettiva, che può essere estesa al concorrente, quand'anche egli non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, ove risulti la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383-01; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Rv. 245581-01; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866-01). 6.2. Tali caratteristiche, obiettive e subiettive, emergono in tutta evidenza dalla sentenza impugnata, che riflette l'ideazione del piano criminoso da tempo significativamente antecedente la sua messa in atto, la sua condivisione nell'ambiente criminale di riferimento, l'accurata preparazione delle modalità esecutive del piano stesso, al punto che può serenamente affermarsi che Di Grazia ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e con anticipo tale da consentire, anche rispetto a lui, la sedimentazione del relativo proposito criminoso e la sua prevalenza sui motivi inibitori (in ciò consistendo l'essenza dell'aggravante: da ultimo, Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952-01).
7. Alla reiezione dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta