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Ordinanza — n. 22613/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses civil appeal and orders appellant to pay procedural costs to the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22613/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court of Cassation rejected the appellant's civil appeal and ordered them to pay procedural expenses to the respondent. The court found no merit in the arguments presented by the appellant regarding the underlying civil dispute. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was liable for the costs incurred during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 DPR n. 115/2002: The Supreme Court may dismiss an appeal when the lower court's decision is correct and the appellant fails to demonstrate any legal error, thereby upholding the finality of the first-instance judgment.

Parole chiave

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Civil Appeal Dismissal Procedural Costs Liability Supreme Court Cassation Finality of Judgment Appellant Burden of Proof

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore della controricorrente, spese che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall’art.

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Testo completo

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore della controricorrente, spese che liquida in euro 5.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.Il Primo Presidente f.f.Lorenzo Orilia