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Ordinanza — n. 20981/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming administrative court lacked jurisdiction due to legal interpretation error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20981/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the administrative judge's interpretation of substantive law did not constitute a lack of jurisdiction. The appellant argued the administrative court wrongly denied legal protection by misinterpreting regulations regarding Aeradria's commercial promotion plan. The court held that interpreting laws is the core function of the judiciary and cannot alone justify a claim of external jurisdictional limits.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 8, Cost.; Interpretation of legal norms constitutes the proper function of the judiciary and cannot alone constitute a violation of external jurisdictional limits; only a concrete denial of protection due to absolute lack of jurisdiction justifies an appeal for excess of power.

Parole chiave

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excess of power jurisdictional limits interpretation of law administrative court lack of jurisdiction legal protection substantive norms gestore aeroportuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 8, Cost.
20029/2011; Cass.n.12381/2009).3.- La ricorrente svolge un unico motivo con cui deduce che la sentenza èviziata per “eccesso di potere giurisdizionale sub specie di rifiuto digiurisdizione”, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art.
Art. 29, cod. proc. civ.
Art. 2900, cod. civ.
civ., che all’art. 2900, cod. civ.Di talchè nella specie non è ravvisabile il vizio denunciato.Ciò, anche considerando (Cass., Sez.
art. 29 c.p
art. 111 Cost
20029/2011; Cass.n.12381/2009).3.- La ricorrente svolge un unico motivo con cui deduce che la sentenza èviziata per “eccesso di potere giurisdizionale sub specie di rifiuto digiurisdizione”, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 3 aprile 2024, n. 8800
Cass., Sez. Un., 13 agosto 2025, n. 23224
Sez. Un. n. 2114/1981
Cass.Sez. Un. n. 2114/1981; Cass.
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Testo completo

!Numero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’ASCOLA Primo Presidente RIC.CONTRO DECISIONI DIGIUDICI SPECIALI -RAFFAELE GAETANO FRASCA Presidente di Sezione ECCESSO DI POTEREGIURISD. - DINIEGO DIMASSIMO FERRO Presidente di Sezione GIURISDIZIONEENZO VINCENTI Presidente di SezioneUd. 24/02/2026 C.C.LAURA TRICOMI Rel. Consigliere Cron.CARLA PONTERIO Consigliere R.G. n. 22196/2024ANTONIO SCARPA ConsigliereMARCO DELL’UTRI ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 22196-2024 proposto da:CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.

– quale società incorporante della societàJuliet s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati MAURO PISAPIA e LUIGI PONTRELLI;- ricorrente –BERENICE SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA GRECO;-interventrice -controCOMUNE DI CATTOLICA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato ANTONIO ALUIGI;Numero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026- controricorrente –Data pubblicazione 20/06/2026contro- intimata –avverso la sentenza n. 2606/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il18/03/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere LAURA TRICOMI;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DEMATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino il ricorsoinammissibile.1.1.- La società Aeradria S.p.A., partecipata da numerosi enti ed istituzionilocali, tra cui il Comune di Cattolica, prima del suo fallimento, dichiarato in data25 novembre 2013, gestiva l’aeroporto internazionale “Federico Fellini”, sito inRimini.Nell’aprile 2004 la società approvava il “Piano di Promozione Commerciale2004-2007” dell’aeroporto che prevedeva un importo complessivo che dovevaessere corrisposto dai soci, tra cui rientrava il Comune di Cattolica.

Con ladeliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27 aprile 2005, il Comune diCattolica approvava il Piano di Promozione Commerciale 2004-2007.Successivamente, nel maggio del 2009, veniva stilato dalla società la“Pianificazione e Programmazione 2009-2011” che prevedeva un’ulteriorecorresponsione di importi da parte dei soci ed il Comune di Cattolica lo approvavatramite la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 5 ottobre 2010.Per quanto di interesse, nel presente giudizio, alla luce degli impegni assuntidal Comune di Cattolica, Banca CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.provvedeva ad anticipare ad Aeradria le somme dovute dal Comune di Cattolica.In ragione di tale linea di credito, in data 6 agosto 2010, Aeradria conferiva allaNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026CARIM mandato irrevocabile all’incasso, anche nell’interesse del mandatario aiData pubblicazione 20/06/2026sensi dell’art. 1723, secondo comma, cod. civ., dei contributi stanziati dagli Entisoci pubblici, contributo che, per il Comune di Cattolica, ammontava ad euro110.320,00.Con nota dell’11 marzo 2013, Banca CARIM chiedeva al Comune di Cattolicadi versare la somma dovuta ad Aeradria in quanto socio aderente ai sopracitatiPiani.Tuttavia, con nota dirigenziale del 23 ottobre 2013, ricevuta da Banca CARIMin data 29 ottobre 2013, veniva trasmessa la deliberazione di Giunta Comunalen. 135 del 14 ottobre 2013, con la quale il Comune di Cattolica, disattendendole osservazioni presentate dalla Banca, disponeva l’annullamento d’ufficio, “inautotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 136, Legge 311/2004”,delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 56/2005 e n. 137/2010 perchéaffette da plurimi vizi di legittimità.1.2.- Banca CARIM-Cassa Risparmio S.p.a. impugnava dinanzi al Tribunaleamministrativo regionale per l’Emilia Romagna - con ricorso notificato il 27dicembre 2013 e depositato il 10 gennaio 2014 [quando era già pendente ildel 14 ottobre 2013, chiedendone l’annullamento; la ricorrente richiedeva,altresì, la condanna del Comune all’indennizzo dovuto in suo favore a seguitodell'annullamento d'ufficio disposto con i provvedimenti sopra indicati.Il TAR con sentenza n. 522 del 2020 dichiarava il ricorso inammissibile ecomunque infondato.1.3.- Juliet SPA, avente causa della ricorrente in primo grado, proponevaappello dinanzi al Consiglio di Stato, nella resistenza del Comune di Cattolica.Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.2606/2024 pubblicata il 18 marzo2024, qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza dilegittimazione all’azione in capo all’appellante, soggetto giuridico diverso daquello (fallimento Aeradria SPA) direttamente leso dal provvedimentoamministrativo impugnato nell’eventualità di fondatezza dell’azione (fol.8, sent.imp.) ed ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellantealle spese di giudizi in favore del Comune di Cattolica.Numero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026Segnatamente, il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione proposta sisarebbe tradotta in una sorta di azione surrogatoria, azione che non è applicabilein via analogica a fattispecie diverse da quelle previste dall’art.2900, cod.civ., enon è ammissibile nel giudizio amministrativo in cui la legittimazione all’azionepresuppone l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto in via diretta incapo al soggetto che la propone; ha, quindi, precisato che nel caso di specie lasocietà originaria ricorrente – dante causa della procuratrice appellante – erapriva di qualsiasi diritto o interesse legittimo nei confronti del Comune diCattolica, essendo titolare di una mera aspettativa all’erogazione del contributoprevisto a favore della società fallita Aeradria SPA.1.4. - La società Cerved Credit Management SPA, quale società incorporantedella società Juliet SPA, servicer e procuratrice speciale di Berenice SPV S.r.l.,ha proposto ricorso, notificato il 21 ottobre 2024, avverso la sentenza delConsiglio di Stato in epigrafe indicata, svolgendo un motivo con cui hadenunciato per “eccesso di potere giurisdizionale sub specie di rifiuto digiurisdizione”.In data 5 novembre 2025 Berenice SPV SRL ha depositato “Atto dicostituzione di nuovo difensore e della nuova procuratrice”, con cui è intervenutanel giudizio dando atto della nuova rappresentante “PRELIOS CREDITSOLUTIONS S.p.a.” e dei nuovi difensori Marco Pesenti e Giuseppe Caputi,aderendo al ricorso.La Procura Generale ha depositato in data 22 gennaio 2026 requisitoriascritta ed ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.In data 2 febbraio 2026, Berenice SPV SRL ha depositato comparsa connomina dell’avvocato Raffaella Greco, quale nuovo difensore in sostituzione deiprecedenti e, successivamente, ha depositato memoria ex art.380bis.1, cod.proc. civ.Il Comune di Cattolica non si è costituito con controricorso, ma ha depositatola procura speciale alle liti e una memoria.Il Fallimento Aeradria SPA è rimasto intimato.Numero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato Comune di Cattolica effettuata a mezzo della sola procura speciale,come si evince dalla nota di deposito in data 5/6 dicembre 2024: invero tale attonon è qualificabile come controricorso, atteso che il relativo contenuto sisostanzia nella mera dichiarazione che il deposito della procura speciale èavvenuto “ai fini della partecipazione all’udienza di discussione” (Cas.n.34791/2021;

Cass. n. 22571/2019; Cass. n. 10813/2019, tra molte).A tale stregua risulta da detta Amministrazione invero violato il combinatodisposto di cui agli artt. 370 e 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in baseal quale il controricorso deve a pena di inammissibilità contemplare l'esposizionedei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass.n. 9983/2019; Cass. n. 20029/2011; Cass. n. 5400/2006).Ne consegue che, giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, ai sensi 370, primo comma, cod. proc. civ., alla parte contro la qualeè diretto il ricorso, la quale non abbia depositato il controricorso (situazione cuideve equipararsi quella in cui come nella specie trattasi di atto non qualificabilecome tale, in quanto privo dei relativi requisiti essenziali), nel periodo che vadalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissataper l’adunanza camerale ex art.380bis.1, cod. proc. civ., è preclusa qualsiasidi documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378, cod. proc. civ. (v.

Cass.Sez. Un. n. 2114/1981; Cass. n. 9983/2019; Cass. n. 20029/2011; Cass.n.12381/2009).3.- La ricorrente svolge un unico motivo con cui deduce che la sentenza èviziata per “eccesso di potere giurisdizionale sub specie di rifiuto digiurisdizione”, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art. 110, cod.proc., amm., e degli artt. 380, primo comma, e 362, cod. proc. civ.Sostiene, anche con la memoria, che il Consiglio di Stato ha ingiustamentenegato che la ricorrente sia titolare di una situazione giuridica protetta che leconsenta di ottenere la tutela caducatoria da essa richiesta al giudiceNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026amministrativo e ne deduce che ciò integra un’ipotesi di illegittimo rifiuto diData pubblicazione 20/06/2026giurisdizione.3.1- Sotto un primo profilo, la ricorrente deduce di avere agito mediantel’azione di annullamento prevista dall’art. 29 c.p.a., per un interesse proprio eddell’anticipazione accordatale, avendo fatto la banca affidamento sulla legittimitàdelle deliberazioni, poi annullate in autotutela dal Comune di Cattolica con ladeliberazione n. 135 del 14 ottobre 2013.Assume la ricorrente che il Consiglio di Stato ha negato la legittimazione aricorrere sull’assunto, ritenuto erroneo, che ai diritti di credito sia accordatatutela solo mediante azioni civili volte a conseguire l’adempimento del debitoree che è incorso in una ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, sub specie dirifiuto di giurisdizione, allorquando ha dichiarato l’inammissibilitàdell’impugnativa di Banca CARIM, cui oggi è subentrata la ricorrente, per asseritacarenza di legittimazione all’azione.3.2.- Sotto altro profilo, la società confuta il ragionamento del Consiglio diStato anche ove ha ravvisato il difetto di legittimazione attiva sul rilievo cheBanca CARIM aveva proposto ricorso al TAR facendo valere un interesse altrui eprecisamente quello del suo debitore Fallimento Aeradria, esercitando, così,un’azione surrogatoria ai sensi dell’art.2900, cod. civ., in quanto azione nonammissibile nel processo amministrativo.In proposito, la ricorrente reputa che la sentenza del Consiglio di Statoandrebbe cassata per eccesso di potere giurisdizionale, sub specie di rifiuto digiurisdizione, ed argomenta che la l’azione surrogatoria sia compatibile con ilprocesso amministrativo; prospetta che, quanto alla legittimazione attiva, l’art.2900, cod. civ., possa considerarsi applicabile nel processo amministrativo pereffetto del rinvio esterno dell’art. 39, cod. proc. amm., anche con riferimentoall’azione di annullamento connotata da natura patrimoniale.3.3.- Della difesa svolta con memoria dal Comune di Cattolica non si puòtenere conto stante l’inammissibilità della costituzione.3.4.- La Procura Generale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.Numero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/20263.5.- L’interventrice con la memoria ha insistito per l’accoglimento delricorso.4.- Il motivo che censura la sentenza impugnata per “eccesso di poteregiurisdizionale” per “rifiuto di giurisdizione” è inammissibile e va disatteso.4.1.- Come riaffermato da queste Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un. , 9 luglio2024, n. 18722) le pronunce del Consiglio di Stato, e al pari le pronunce dellaCorte dei conti, sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge,contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione, isoli motivi inerenti alla giurisdizione; i motivi inerenti alla giurisdizione – inrelazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato della Corte di cassazione sulledecisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti – vanno identificati con leipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudiceamministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera riservataal legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabilequando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione,pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altragiurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto cheappartenga ad altri giudici).Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a)l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b)l’invasione della sfera altrui di giurisdizione;

c) l’esplicazione da parte del giudiceamministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestas iudicandicomprenda il solo sindacato di legittimità;

d) il mancato esercizio da parte delgiudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, anche quandoderivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto difunzione giurisdizionale.Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542, richiamatada Cass., Sez. Un., 9 luglio 2024, n. 18722, cit.) hanno chiarito che l’eccessodi potere giurisdizionale costituisce una categoria, di fonte giurisprudenziale, laquale si colloca sul crinale della distinzione tra il settimo comma e l’ottavoNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026comma dell’art. 111 Cost., ossia là dove la generalità del sindacato di legittimitàaffidato alla Corte di cassazione si coniuga con il regime differenziato dellepronunce dei due giudici speciali di antica tradizione, Consiglio di Stato e Cortedei conti.Esula, invece, dall’ambito dell’eccesso di potere, così delineato, l’erratainterpretazione delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non èconfigurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando, i quali noninvestono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudicispeciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (cfr., ex aliis,Cass., Sez.

Un., 4 febbraio 2021, n. 2605).4.2.- In coerenza con tali premesse, la giurisprudenza di queste Sezioni Uniteha escluso che il controllo sul rispetto della giurisdizione possa estendersi ancheai casi di sentenze "abnormi", "anomale" o che abbiano comportato uno"stravolgimento" delle norme di riferimento, atteso che in questi casi puòprofilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris in procedendo,ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (ex multis, Cass., Sez.Un., 28 dicembre 2024, n. 34786; Cass., Sez. Un., 14 maggio 2024, n. 13197).4.3.- Con specifico riferimento all’eccesso di potere per arretramento, che inquesta sede la società ricorrente lamenta denunciando, con l’unico motivo, il«rifiuto di giurisdizione», le Sezioni Unite hanno chiarito che «il rifiuto dellagiurisdizione, dichiarato dal giudice amministrativo, può essere denunciato aisensi dell’art. 362, cod. proc. civ., soltanto se tale rifiuto sia stato determinatodall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice delladomanda, che pertanto ritiene che non possa essere da lui conosciuta (cfr.

Cass.,Sez. Un., 6 giugno 2017, n. 13976; si veda inoltre Cass., Sez. Un., 26 ottobre2021, n. 30112; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3037; Cass., Sez. Un., 14gennaio 2015, n. 475; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2019, n. 24858). Non puòinvece sindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare lagiurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio.» (di recente, così,Cass., Sez. Un., 21 marzo 2025, n. 7530).Il rifiuto che rileva è, dunque, quello “astratto”, che deriva dall’affermazioneda parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutelaNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli2023, n. 32559;

Cass., Sez. Un., 26 settembre 2022, n. 28021); non quello "inconcreto", che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettivaazionata è la conseguenza dell’ipotizzata inesatta interpretazione delle norme odella non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass., Sez.Un., 10 febbraio 2023, n. 4284; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10087;Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8572; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2022,n. 27904).Invero, il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice,che decide la controversia nell’alveo dell’esatto perimetro dei suoi poteri, maapplica malamente le regole di giudizio ed erroneamente nega la tutela richiesta,si qualifica come un errore interno.

Quand’anche tale errore porti a negare tutelaalla situazione giuridica fatta valere, statuendo in facto ed in iure o anche solocon pronuncia di rito, la fattispecie esula dal controllo sul corretto esercizio dellagiurisdizione, affidato al giudice di legittimità.Il limite di controllo affidato alle Sezioni Unite trova spazio nel perimetro inprecedenza illustrato, perché, pur negandosi tutela in concreto ma nell’ambitodella propria giurisdizione, manca qualunque violazione delle regole ad essarelative.4.4.- Tanto premesso in diritto, si osserva che, nella statuizione quiimpugnata, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello perché haravvisato la carenza di legittimazione all’azione in capo all’appellante, in quantosoggetto giuridico diverso da quello (Fallimento Aeradria) direttamente leso dalprovvedimento amministrativo impugnato ed ha argomentato che, altrimenti,«l’azione si tradurrebbe in una sorta di azione surrogatoria, non ammissibilenell’ambito del giudizio amministrativo» in assenza dell’esistenza di un interessegiuridicamente protetto in capo al soggetto che la propone (fol.8/9).

Ha, quindi,aggiunto che «la società originaria ricorrente, dante causa della “procuratrice”del Comune di Cattolica, essendo titolare di una mera aspettativa all’erogazionedel contributo a favore della società fallita, Aeradria S.p.a.» e che «La societàNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026service Juliet S.p.a., odierna appellante, avrebbe dovuto agire in sede civile neiconfronti del fallimento Aeradria, non essendo, invece, legittimata ad introdurreun giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo nei confronti delComune di Cattolica, azione che esula dal mandato ad “attivare e proseguireogni attività relativa alla riscossione dei crediti ceduti”.» perché il credito era neiconfronti di Aeradria e non del Comune.

Ha, poi, rimarcato che il mandatoall’incasso irrevocabile rilasciato ante fallimento non conferiva a CARIM lalegittimazione ad agire nel giudizio de quo, atteso che non determinava iltrasferimento del credito in favore del mandatario, aggiungendo che «Il dirittodi credito nei confronti del fallimento non equivale a diritto di credito nei confrontidel Comune di Cattolica. È l’intervenuto fallimento che ha impedito alla banca diottenere il pagamento e non la revoca dei provvedimenti impugnati.»(fol.10/11).4.5.- Ebbene, come si evince dalla complessiva motivazione, il Consiglio diStato non ha affermato in astratto l’estraneità della domanda ex art.29, cod.proc. civ., caducatoria dell’atto amministrativo de quo alle proprie attribuzionigiurisdizionali, ma ha negato in concreto che la ricorrente fosse legittimata aproporre quell’azione in quanto titolare - non di un interesse legittimo enemmeno di un diritto di credito nei confronti del Comune di Cattolica, ma - diuna mera aspettativa; quindi, ha aggiunto che l’azione proposta erainammissibile anche a volerla qualificare come azione surrogatoria ex art. 2900,cod. civ., perché questa tipologia di azione non è esercitabile dinanzi al giudiceamministrativo, in assenza di un interesse giuridicamente protetto in via direttain capo al soggetto che la propone, nel senso che deve incidere in manieraimmediata sull'interesse legittimo proprio della parte ricorrente ed ha rimarcatoche , nel caso di specie, la originaria ricorrente era priva di qualsiasi diritto ointeresse legittimo nei confronti del Comune di Cattolica.La pronuncia ha, pertanto, affrontato in concreto le domande proposte e leha disattese, negando la legittimazione processuale della ricorrente in quanto:i) non direttamente lesa dall’atto amministrativo impugnato; ii) titolare di unamera aspettativa all’erogazione del contributo in quanto la Banca CARIM nonvantava un credito nei confronti del Comune di Cattolica, ma nei confronti diNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026Aeradria in ragione di un mandato irrevocabile all’incasso corso tra Aeradria(prima del fallimento) e CARIM che non aveva determinato il trasferimento delcredito in favore del mandatario; iii) la banca o la sua avente causa era tenuta,una volta intervenuto il fallimento, a far valere le sue ragioni quale creditrice delfallito secondo la procedura concorsuale; iv) anche a voler ipotizzare una sortadi azione surrogatoria, questa era inammissibile dinanzi al giudiceamministrativo perché «la legittimazione all’azione presuppone l’esistenza di uninteresse giuridicamente protetto in via diretta in capo al soggetto che lapropone» (fol.9) e questo, nel caso in esame, per le ragioni già esposte, erastato escluso.Nella fattispecie in esame, si ravvisa, pertanto, la situazione soggettivaazionata è stata disattesa in concreto in ragione dell’interpretazione delledisposizioni regolatrici la fattispecie; e, d’altronde, la stessa ricorrente, nellosvolgere il motivo si duole per l’appunto dall'erronea interpretazione delle normesostanziali in concreto compiuta da parte del giudice amministrativo, sia inrelazione all’art. 29, cod. proc. civ., che all’art. 2900, cod. civ.Di talchè nella specie non è ravvisabile il vizio denunciato.Ciò, anche considerando (Cass., Sez.

Un., 3 aprile 2024, n. 8800) chel’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzionegiurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esternidella giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, daparte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, privadi tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.Dunque, il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice,che decide la controversia nell’alveo di essa, ma applica erroneamente le regoledi giudizio, così venendo a negare in concreto la tutela richiesta, rientra nelperimetro di un errore interno alla giurisdizione (cfr.

Cass., Sez. Un., 13 agosto2025, n. 23224).4.6.- Ne consegue, convenendo con le conclusioni rassegnate dalla ProcuraGenerale, che il ricorso è inammissibile perché la negazione in concreto di tutelaalla situazione soggettiva azionata, determinata dall'interpretazione delle normesostanziali da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potereNumero registro generale 22196/2024Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 20981/2026Data pubblicazione 20/06/2026giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione (c.d. arretramento) così dagiustificare il ricorso previsto dall'art. 111, ottavo comma, Cost., atteso chel'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzionegiurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esternidella giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, daparte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, privadi tutela per difetto assoluto di giurisdizione.5.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla spese attesa l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Comunedi Cattolica, la mancanza di attività difensiva del Fallimento Aeradria SPA,l’adesione al ricorso della parte interventrice.Raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite,- dichiara inammissibile il ricorso;- dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002,n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 24febbraio 2026.Il Primo PresidentePasquale D’Ascola