Cassation court dismisses appeal for lack of serious reasons and administrative interpretation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against an administrative decision refusing a name change request. The appellant argued for a name change to reflect personal identity, but the court found the request lacked the required 'serious and grave' reasons. The court ruled that the lower administrative body correctly interpreted the denial as based on the principle of onomastic stability, which outweighed the personal desire without sufficient evidence of equivalent personal needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113, comma 1, lett. a) L. 241/1990; Art. 113, comma 1, lett. b) L. 241/1990: The administrative court's interpretation of the lack of 'serious and grave reasons' for a name change is valid if it relies on the principle of onomastic stability, and the cassation court cannot substitute its own merit assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
tificativo dellaparte richiedente. Si rientra quindi nell’ambito di un desiderio di merariconoscenza affettiva nei confronti del padre (del quale la figlia tramandacomunque il cognome) che, sebbene apprezzabile e umanamentecondivisibile, non pare proporzionato al filtro di “serietà e gravità” dellarichiesta di modifica/integrazione del dato anagrafico, come innanzicaratterizzato».Secondo il Consiglio di Stato, dunque, «l’Amministrazione ha intesosignificare che nel caso di specie l’inerzia opposta dall’ordinamento alcambio delle generalità, in nome di un principio di tendenziale e preferibilestabilità onomastica e di certezza identificativa, non è bilanciata daNumero registro generale 8128/2024Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 20951/2026Data pubblicazione 20/06/2026specifiche e serie esigenze personali di peso almeno equivalente»: insostanza il giudice d’appello non ha affermato, in difformità dalprovvedimento impugnato, che la domanda di rettifica della Medici nonfosse motivata da ragioni serie e gravi, ma ha viceversa ritenuto chel’amministrazione («ha inteso significare») avesse verificato l’insussistenzadi detto carattere di serietà e gravità, per poi condividere siffatta verifica.Difatti, proprio in uno dei brani che secondo la ricorrentemanifesterebbero con maggiore evidenza l’intento del giudiceamministrativo di sostituirsi all’amministrazione, attraverso laformulazione di una nuova valutazione di merito dell’istanza proposta dallaMedici, il Consiglio di Stato ha nuovamente esplicitato di operare nei limitidel sindacato, ad esso devoluto a mezzo dell’atto d’appello, sulprovvedimento impugnato, sostenendo «che il diniego oppostodall’amministrazione fornisce una sufficiente rappresentazione delleragioni che lo motivano e che vanno ricondotte all’ordine di considerazionisin qui illustrato»: secondo il Consiglio di Stato, in altri termini, ilprovvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo contenevauna «sufficiente rappresentazione» delle ragioni ostative all’accoglimentodella domanda di rettifica, ragioni sintetizzabili nell’assenza del requisito diserietà e gravità.
Secondo la sentenza impugnata, infatti: «Nell’affermare… che “l’acquisto del prenome Giulio” potrebbe “ingenerare equivoci econfusioni sull’identità personale” … e che, comunque, non sussistono ipresupposti per l’accoglimento dell’istanza “anche per profili attinenti airapporti con la Pubblica Amministrazione e alla vita di relazionedell’interessata, …” l’Amministrazione ha inteso significare che nel caso dispecie l’inerzia opposta dall’ordinamento al cambio delle generalità, innome di un principio di tendenziale e preferibile stabilità onomastica e dicertezza identificativa, non è bilanciata da specifiche e serie esigenzepersonali di peso almeno equivalente, non essendo queste rinvenibili néNumero registro generale 8128/2024Numero sezionale 6/2026Numero di raccolta generale 20951/2026Data pubblicazione 20/06/2026nelle informazioni rese dalla parte a corredo dell’istanza; né nelleinformative acquisite sul suo profilo sociale e relazionale».In fin dei conti, il Consiglio di Stato, senza affatto negare in radice che laricorrente possa mutare il proprio nome in Patrizia Giulio Medici, sempreche corredi una eventuale nuova istanza della indicazione di «specifiche eserie esigenze personali di peso almeno equivalente», si è limitato adinterpretare il contenuto del provvedimento impugnato, senza sovrapporsiad esso, ma evidenziandone la correttezza: ed è ovvio che il sindacatosulla condivisibilità dell’interpretazione del provvedimento impugnato, chenella sostanza il ricorso sollecita, non rientra nell’ambito del controllospettante alle Sezioni Unite, alla luce del principio di diritto poc’anzirichiamato, giacché si tratterebbe del riscontro di un error, nel senso piùlato, in iudicando.8.
― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma1 bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola