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Decreto — n. 19223/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed settlement within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19223/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the required forty-day period. The case involved ENEL Production S.p.A. challenging a water authority decision against the Marche Region and the Municipality of Caldarola. Since the appellant remained silent after the proposal was communicated, the court applied procedural rules to terminate the litigation and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the judgment extinguished if the appellant fails to respond to a proposed settlement within the statutory period.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement extinguishment of judgment failure to respond procedural dismissal rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
196del 2025, pubblicata il 10 novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
196del 2025, pubblicata il 10 novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 26232/2025Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 19223/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 26232-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:ENEL PRODUZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati VincenzoRoppo, Romano Vaccarella, Paolo Canepa, Patrizio Ivo D’Andrea e AngeloCrisafulli;- ricorrente -controREGIONE MARCHE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sara Api,dell’Avvocatura Regionale;- controricorrente -e nei confronti diCOMUNE DI CALDAROLA;- intimato -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 196del 2025, pubblicata il 10 novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26232/2025Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 19223/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola