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Decreto — n. 19222/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19222/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. Edison S.P.A. had filed a recourse against a lower court ruling regarding public water authorities, but remained silent after the proposal was communicated. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings waiver by silence cassation appeal dismissal statutory time limits litigation costs allocation procedural waiver motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
10009del 2025, pubblicata il 1° luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
10009del 2025, pubblicata il 1° luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 19788/2025Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 19222/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 19788-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:EDISON S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Eugenio BrutiLiberati, Giuseppe Corasaniti, Natalino Irti e Aldo Travi;- ricorrente -controREGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati AlessandroGianelli e Alessandra Zimmitti, dell’Avvocatura Regionale;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 10009del 2025, pubblicata il 1° luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 19788/2025Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 19222/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola