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Decreto — n. 19221/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed settlement within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19221/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a proposed settlement within forty days. The appellant, represented by Avv. Sardegna Silvano Paolo, filed a complaint against the Bar Council of Cosenza, but remained silent after the proposal was communicated on April 17, 2026. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to proceed, extinguishing the case under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed settlement within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement waiver forty day response period silence as waiver civil procedure code proposta di giudizio tempestività dell'istanza di ricusazione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
53 del 2026del 20 febbraio 2026;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
53 del 2026del 20 febbraio 2026;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 6885/2026Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 19221/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 6885/2026 R.G., relativo alricorso proposto da:Avv. SARDEGNA Silvano Paolo, rappresentato e difesodall’Avvocato Federico Sirimarco;- ricorrente –controCONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA;- intimato -nei confronti diPROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 53 del 2026del 20 febbraio 2026;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata al ricorrente in data 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che il ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveNumero registro generale 6885/2026Numero sezionale 70/2026Numero di raccolta generale 19221/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, nonavendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola