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Decreto — n. 19219/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination proposal within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 19219/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early termination within the required forty-day window. The appellant, Mestriner, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on April 17, 2026. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early termination of a cassation appeal within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being extinguished.

Parole chiave

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early termination proposal cassation appeal extinguishment statutory response period deemed withdrawal Code of Civil Procedure anticipo spese tardivo opposizione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
142 del 2025, pubblicata il 23 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
142 del 2025, pubblicata il 23 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 4091/2026Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 19219/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 4091-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:MESTRINER Andrea Maria, rappresentato e difeso dagli Avvocati ArturoCancrini e Cataldo Scarpello;- ricorrente –controPROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTEROPRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, viaBaiamonti, n. 25;- controricorrente –e nei confronti diPROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO;- intimati –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionalecentrale d’appello, n. 142 del 2025, pubblicata il 23 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4091/2026Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 19219/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola