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Decreto — n. 19217/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19217/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The case involved Isgrò Caterina challenging a decision by the Sicilian Cultural Heritage Authority regarding property rights, with the opposing party having accepted the early settlement offer. The court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the judgment.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings renunciation of appeal silence as waiver litigation costs allocation allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'istanza di ricusazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
1010 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
1010 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 3658/2026Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 19217/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3658-2026 R.G., relativo al ricorso propostoISGRÒ Caterina, rappresentata e difesa dall’Avvocato Rosario Ventimiglia;- ricorrente -controASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA eSOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti –e nei confronti delCOMUNE DI LIPARI;- intimato -avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana n. 1010 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3658/2026Numero sezionale 68/2026Numero di raccolta generale 19217/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola