Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early termination within the required forty-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay litigation costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early termination of a cassation appeal within the statutory period results in the automatic extinction of the proceedings and the loss of the right to appeal.
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!Numero registro generale 3319/2026Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 19216/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3319-2026 R.G., relativo al ricorso propostoBB SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI BB INVEST S.R.L., MORANDELLHelga, BENVENUTTI Isabel Alessia, rappresentati e difesi dagli AvvocatiGiandomenico Pittelli e Luigi Ammirati;- ricorrenti -controCOMUNE DI CALDARO SULLA STRADA DEL VINO, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –nonché controPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello, Lukas Plancker, DomenicoLaratta;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5959 del 2025, depositata il 9luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;Numero registro generale 3319/2026Numero sezionale 67/2026Numero di raccolta generale 19216/2026Data pubblicazione 11/06/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida: in favore del Comune di Caldaro, in euro 4.200,00,per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della ProvinciaAutonoma di Bolzano, in euro 4.200,00, per compensi, euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola