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Decreto — n. 19212/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses administrative appeal due to failure to respond to early settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19212/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between service companies and a public entity regarding administrative decisions, where the appellant remained silent after the offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within the forty-day period following a proposal for early settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal silence as renunciation extinction of cassation administrative litigation litigation costs allocation decisione di non sollevare obiezioni rigetto definitivo dell'opposizione proposta di giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
2061 del 2025, pubblicata il 5 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art. 380-bis cod. proc. civ
2061 del 2025, pubblicata il 5 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 3168/2026Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 19212/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3168-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:ECO.FAP S.R.L. ed EUROSERVICE SOC. COOP. SOC., rappresentate edifese dall’Avvocato Cosimo Albanese;- ricorrenti –controCALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., rappresentata e difesa dall’AvvocatoMauro Fortunato Magnelli;- controricorrente -e nei confronti diCENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CASSANO ALL’IONIO;COMUNE DI MORANO CALABRO;- intimati –avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria,n. 2061 del 2025, pubblicata il 5 dicembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3168/2026Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 19212/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola