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Decreto — n. 19210/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19210/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a proposal for early termination within the required forty-day period. Edison S.P.A. challenged a lower court ruling regarding public water resources, but the court found no merit in the appeal due to procedural inaction. Consequently, the judgment was extinguished and the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early termination of a cassation appeal within the statutory period results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.

Parole chiave

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early termination proposal cassation appeal extinction statutory time limits procedural default legal costs allocation notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
205del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
205del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 3131/2025Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 19210/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3131-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:EDISON S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Eugenio BrutiLiberati, Natalino Irti e Aldo Travi;- ricorrente -controREGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall’Avvocato EugeniaSalsotto, dell’Avvocatura Regionale;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 205del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 3131/2025Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 19210/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola