Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the required forty-day period. The case involved a dispute between SDE S.p.A. and the Piedmont Region regarding public water authorities, where the appellant had previously challenged a lower court decision. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 3093/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 19209/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3093-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:SISTEMI DI ENERGIA S.P.A. – COMPAGNIA PER L’IDROENERGIA E LEENERGIE RINNOVABILI (SDE S.P.A.), rappresentata e difesa dagli AvvocatiEugenio Bruti Liberati, Natalino Irti e Aldo Travi;- ricorrente -controREGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall’Avvocato EugeniaSalsotto, dell’Avvocatura Regionale;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 208del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 3093/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 19209/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola