Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Calcinare S.r.l., challenged a water authority decision against the Piedmont Region but remained silent after the court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and dismissed the case, ordering the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: If a party fails to request a decision on an early settlement proposal within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
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!Numero registro generale 1895/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 19208/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 1895-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:CALCINERE S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo Longo eVilma Aliberti;- ricorrente -controREGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall’Avvocato EugeniaSalsotto, dell’Avvocatura Regionale;- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 203del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 1895/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 19208/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola