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Decreto — n. 16066/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 16066/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for early termination within the required forty-day period. The case involved Turistica Villa Miramar S.p.A. challenging a decision by the Ischia Municipality and the Metropolitan City of Naples regarding cultural heritage matters. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early termination of a cassation appeal within the statutory period results in the automatic extinction of the proceedings and the appellant's liability for costs.

Parole chiave

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early termination proposal extinction of proceedings cassation appeal silence as renunciation statutory time limits civil procedure code court costs allocation ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
8529 del 2025, pubblicata il 3novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
8529 del 2025, pubblicata il 3novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 2985/2026Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 16066/2026Data pubblicazione 25/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 2985-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:TURISTICA VILLA MIRAMARE S.P.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv.Angelo Clarizia;- ricorrente –controCOMUNE DI ISCHIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo BrunoMolinaro;- controricorrente -e nei confronti diSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREAMETROPOLITANA DI NAPOLI;MINISTERO DELLA CULTURA;- intimati –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8529 del 2025, pubblicata il 3novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 3 aprile 2026;Numero registro generale 2985/2026Numero sezionale 60/2026Numero di raccolta generale 16066/2026Data pubblicazione 25/05/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 25 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola