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Decreto — n. 14408/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty's adhesion withdrawal under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14408/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adhesion to that withdrawal. The appellant formally renounced the recourse on May 13, 2026, while the opposing party, G.S.E. S.P.A., signed the act of adhesion. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met under the Civil Procedure Code, allowing the case to be terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: The court may declare a case extinct upon withdrawal; no condemnation for costs is required when both parties withdraw.

Parole chiave

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withdrawal of appeal adhesion withdrawal extinction of proceedings civil procedure code litigation costs Cassation appeal party autonomy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, primo e quarto comma, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7659 del 2025,pubblicata in data 1° ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 24875/2025Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 14408/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola