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Decreto — n. 14406/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty's adhesion withdrawal under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14406/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinct following the appellant's explicit withdrawal and the counterparty's adhesion withdrawal. The appellant requested full litigation cost compensation, while the opposing party signed the withdrawal act. The court ruled that such mutual withdrawals satisfy the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, allowing the case to be terminated without a cost judgment under Article 391.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties withdraw from the proceedings, the judgment is declared extinct without the need to pronounce a ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal adhesion withdrawal extinction of proceedings litigation costs Civil Procedure Code mutual withdrawal Cassation appeal fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, comma 1 e 4, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7774 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 24902/2025Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 14406/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola