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Decreto — n. 14405/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty's adhesion withdrawal under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14405/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adhesion to that withdrawal. The appellant, represented by Andrea Sticchi Damiani, formally renounced the recourse against the Council of State's 2025 ruling, while the counterparty, G.S.E. S.P.A., signed the adhesion act. The court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to validate the withdrawal and Article 391 to declare the case extinct without ordering litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The court may declare a cassation appeal extinct upon the parties' mutual withdrawal, without pronouncing a judgment on the merits or ordering costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal adhesion withdrawal extinction of proceedings civil procedure code litigation costs revoca dell'opposizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, primo e quarto comma, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7771 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 24936/2025Numero sezionale 57/2026Numero di raccolta generale 14405/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola