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Decreto — n. 14403/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty's adhesion withdrawal under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14403/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adhesion to this withdrawal. The appellant formally renounced the recourse on May 13, 2026, while the opposing party, G.S.E. S.P.A., signed an act of adhesion to the withdrawal. The court ruled that the proceedings terminated without a judgment on the merits, noting that extinction does not require a ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The court may declare proceedings extinct upon mutual withdrawal, and such extinction does not necessitate a separate judgment on litigation expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal adhesion withdrawal extinction of proceedings litigation costs civil procedure code cassation appeal mutual renunciation abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7772 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 25007/2025Numero sezionale 55/2026Numero di raccolta generale 14403/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola