Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14398/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty with full cost compensation requested.

Numero d'incarto Decreto — n. 14398/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adhesion to the withdrawal. The appellant, represented by Andrea Sticchi Damiani, requested full litigation cost compensation, while the counterparty, G.S.E. S.P.A., also signed the withdrawal act. The court ruled that under Article 390 of the Civil Procedure Code, the withdrawal meets statutory requirements, and Article 391 allows extinction without a separate condemnation for costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of an appeal by both parties extinguishes the proceedings without the need for a separate ruling on litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs Civil Procedure Code mutual withdrawal abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, comma 1 e 4, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7762 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 25104/2025Numero sezionale 52/2026Numero di raccolta generale 14398/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola