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Decreto — n. 14397/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's explicit waiver of the lawsuit and request for cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 14397/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's explicit waiver of the lawsuit and request for cost compensation. The plaintiff, represented by Andrea Sticchi Damiani, formally renounced the appeal against the Council of State's decision of October 3, 2025, while the opposing party, G.S.E. S.P.A., also signed an adherence waiver. The court ruled that the procedural requirements for extinction under Article 390 of the Civil Procedure Code were met, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party explicitly waives the appeal and requests cost compensation, the judgment is extinguished by decree without a ruling on litigation expenses.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings cost compensation Civil Procedure Code Cassation appeal adherence waiver judicial economy ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7767 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 25097/2025Numero sezionale 51/2026Numero di raccolta generale 14397/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola