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Decreto — n. 14396/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant with mutual consent and waiver of costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 14396/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's explicit withdrawal and the opposing party's adhesion. The appellant formally renounced the recourse on May 13, 2026, requesting full compensation of litigation expenses, while the counterparty signed the withdrawal act. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such extinction is declared by decree without a separate judgment on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: When a party explicitly withdraws an appeal with the opposing party's adhesion, the judgment is declared extinct by decree without a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation expenses waiver mutual consent withdrawal Civil Procedure Code desistenza dall'azione ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, para. 1 and 4 c.p.c.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7761 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 25028/2025Numero sezionale 50/2026Numero di raccolta generale 14396/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola