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Decreto — n. 14394/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty with full cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 14394/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adhesion to the withdrawal. The appellant, represented by Andrea Sticchi Damiani, formally renounced the appeal against the Council of State's 2025 decision on May 13, 2026, while the counterparty, G.S.E. S.P.A., also signed the act of withdrawal. The court ruled that under Article 390 of the Civil Procedure Code, the withdrawal met all legal requirements, and pursuant to Article 391, the judgment of extinction does not impose a fine for litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by both parties extinguishes the proceedings without the need for a ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs adhesion to withdrawal Civil Procedure Code contratto di compensazione rimborso delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, comma 1 e 4, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7763 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 25110/2025Numero sezionale 49/2026Numero di raccolta generale 14394/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola