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Decreto — n. 14389/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty with full cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 14389/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adhesion to the withdrawal. The appellant had formally renounced the appeal on May 13, 2026, requesting full compensation for litigation costs, while the counterparty signed the act of withdrawal by adhesion. The court ruled that under Article 391 of the Code of Civil Procedure, extinction via decree does not require a separate judgment on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties explicitly withdraw an appeal with a request for cost compensation and the counterparty adheres, the court declares the appeal extinct without pronouncing a judgment on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction by decree litigation costs adhesion to withdrawal Cassation procedure condono delle spese procedurali anticipi delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, comma 1 e 4, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7770 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 24818/2025Numero sezionale 47/2026Numero di raccolta generale 14389/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola