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Decreto — n. 14387/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to explicit withdrawal by appellant and counterparty with full cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 14387/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the explicit withdrawal of the appellant and the counterparty's adherence to the withdrawal. The appellant, represented by Andrea Sticchi Damiani, formally renounced the appeal against the Council of State's 2025 decision, while the counterparty, G.S.E. S.P.A., signed the act of withdrawal for adherence. The court ruled that under Article 390 of the Civil Procedure Code, the withdrawal met all legal requirements, and pursuant to Article 391, the judgment was issued as a decree without ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal, whether by the appellant or the counterparty, extinguishes the proceedings if it meets statutory requirements, resulting in a declaratory decree without cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cost compensation declaratory decree revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, primo e quarto comma, cod. proc. civ.
civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

e difesa dall’Avvocato Andrea SticchiDamiani;- ricorrente -controGESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., rappresentata edifesa dagli Avvocati Anna Romano e Antonio Pugliese;- controricorrente -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7768 del 2025,pubblicata in data 3 ottobre 2025;rilevato che, con atto depositato il 13 maggio 2026, la ricorrente haespressamente rinunciato al ricorso, chiedendo l’integrale compensazionedelle spese di lite;rilevato che la parte controricorrente ha sottoscritto l’atto di rinuncia peradesione;rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.;considerato che ai sensi dell’art. 391, primo e quarto comma, cod. proc.civ. l’estinzione può essere dichiarata con decreto e non va pronunciatacondanna alle spese. P.Q.MNumero registro generale 24906/2025Numero sezionale 46/2026Numero di raccolta generale 14387/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 15 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola