Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for early settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, ENEL Green Power Italia S.R.L., challenged a lower court ruling against the Calabria Region and San Basile Municipi regarding water rights, but remained silent after receiving the proposal. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal for early settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 22438/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 12726/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 22438/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dagliAvvocati Vincenzo Roppo, Romano Vaccarella, Paolo Canepa,Patrizio Ivo D’Andrea e Angelo Crisafulli;- ricorrente –controREGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoDomenico Gullo dell’Avvocatura Regionale della Calabria;- controricorrente –e nei confronti diCOMUNE DI SAN BASILE;- intimato –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubblichen. 140 del 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;Numero registro generale 22438/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 12726/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 5 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola