Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for early settlement within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed early settlement within forty days of notification. The appellant, ENEL Production S.p.A., challenged a lower court ruling against the Calabria Region and municipalities of Acri and Orsomarso regarding public water management. The court ruled that the statutory silence on the settlement proposal constituted a formal waiver, terminating the proceedings and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 of the Code of Civil Procedure: Failure to request a decision on a proposal for early settlement within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 19529/2025Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12724/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 19529/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:ENEL PRODUZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, Romano Vaccarella, Paolo Canepa, Patrizio IvoD’Andrea e Angelo Crisafulli;- ricorrente –controREGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoDomenico Gullo dell’Avvocatura Regionale della Calabria;- controricorrente –e nei confronti diCOMUNE DI ACRI;COMUNE DI ORSOMARSO;- intimati –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubblichen. 122 del 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;Numero registro generale 19529/2025Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12724/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 4 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola