Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for early settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for early settlement within the statutory 40-day period. Edison S.P.A. had filed an appeal against a Superior Tribunal of Public Waters decision regarding water rights, but remained silent after the proposal was communicated. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 12823/2025Numero sezionale 40/2026Numero di raccolta generale 12723/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 12823/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:EDISON S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati EugenioBruti Liberati, Natalino Irti e Aldo Travi;- ricorrente –controREGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli AvvocatiAlessandro Giannelli e Alessandra Zimmiti dell’AvvocaturaRegionale della Lombardia;- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubblichen. 53 del 2025, pubblicata in data 17 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveNumero registro generale 12823/2025Numero sezionale 40/2026Numero di raccolta generale 12723/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 5 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola