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Decreto — n. 12721/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for early settlement within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 12721/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for early settlement within forty days. The case involved a dispute between SDE S.p.A. and regional water authorities regarding public water management, where the appellant had previously challenged a superior tribunal decision. The court ruled that the procedural silence constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: When a party fails to respond to a court's proposal for early settlement within the prescribed forty-day period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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early settlement proposal extinguishment of proceedings failure to respond cassation appeal dismissal procedural waiver litigation costs allocation art 380-bis civil code opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
202 del 2024, pubblicata in data 4 dicembre 2024;Numero registro generale 3152/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 12721/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
202 del 2024, pubblicata in data 4 dicembre 2024;Numero registro generale 3152/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 12721/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

!Numero registro generale 3152/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 12721/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3152/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:SISTEMI DI ENERGIA S.P.A. – COMPAGNIA PER L’IDROENERGIAE LE ENERGIE RINNOVABILI (SDE S.P.A.), rappresentata e difesadagli Avvocati Eugenio Bruti Liberati, Natalino Irti e Aldo Travi;- ricorrente –controREGIONE PIEMONTE, rappresentata e difesa dall’AvvocatoEugenia Salsotto;- controricorrente –nonché controPROVINCIA DI BIELLA, rappresentata e difesa dall’AvvocatoStefano Fulcheri;- controricorrente –e nei confronti diCOMUNE DI VALLANZENGO;- intimato –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubblichen. 202 del 2024, pubblicata in data 4 dicembre 2024;Numero registro generale 3152/2025Numero sezionale 38/2026Numero di raccolta generale 12721/2026Data pubblicazione 05/05/2026rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge.Roma, 5 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola