Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for early settlement within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for early settlement within the required forty-day period. ENEL Production S.P.A. had initiated the appeal against the Regional Government and the Municipality of Narni regarding water public authority decisions. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma; Art. 391, second comma of the Code of Civil Procedure: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 18724/2025Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 12720/2026Data pubblicazione 05/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 18724/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:ENEL PRODUZIONE S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati- ricorrente –controREGIONE UMBRIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati LucaBenci e Anna Rita Gobbo;- controricorrente –e nei confronti diCOMUNE DI NARNI;- intimato –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubblichen. 123 del 2025, pubblicata in data 7 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 20 marzo 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18724/2025Numero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 12720/2026Data pubblicazione 05/05/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 4 maggio 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola