Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early termination proposal within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for early termination within the required forty-day window. The appellant, representing ILPIDO S.R.L., had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on February 27, 2026. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early termination of a cassation appeal within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being extinguished.
Parole chiave
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!Numero registro generale 19/2026Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 9922/2026Data pubblicazione 17/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 19-2026 R.G., relativo al ricorso propostoGHIOTTI Francesco, in proprio e in qualità di legale rappresentante de ILPIDO S.R.L., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Mazzei e LauraPolonioli;- ricorrenti –controPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, rappresentata e difesa dagli Avv.tiAlexandra Roilo, Laura Fadanelli, Shida Galletti, Michele Purrello;- controricorrente -e nei confronti diCOMUNE DI MERANO;SNAITECH S.P.A.;- intimati –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 9277 del 2025, pubblicata il25 novembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 27 febbraio 2026;Numero registro generale 19/2026Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 9922/2026Data pubblicazione 17/04/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 16 aprile 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola