Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to pre-decision proposal within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision after receiving a formal proposal for early termination. The parties involved were ECO.FAP S.R.L. and EUROSERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE against PROGITEC S.R.L., ECOROSS S.R.L., and the Municipality of Cassano allo Ionio, following a lower court judgment by the Council of State. The court ruled that the statutory forty-day period for responding to the proposal had expired without action, legally mandating the dismissal of the appeal and the award of costs to the opposing side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: If a party does not request a decision on a proposal for early termination of the cassation appeal within the prescribed period, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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!Numero registro generale 24622/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 9921/2026Data pubblicazione 17/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)IL PRIMO PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 24622/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:ECO.FAP. S.R.L. e EUROSERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE,rappresentate e difese dall’Avvocato Cosimo Albanese;- ricorrenti -controPROGITEC S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GaetanoSpoto Puleo;- controricorrente -e nei confronti diECOROSS S.R.L.;COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO;- intimati -avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7688 del 2025,pubblicata in data 1° ottobre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 27 febbraio 2026;Numero registro generale 24622/2025Numero sezionale 32/2026Numero di raccolta generale 9921/2026Data pubblicazione 17/04/2026considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidatecome in dispositivo;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna in solido le ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 8.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Roma, 16 aprile 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola