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Ordinanza — n. 8696/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's subsequent withdrawal citing lack of interest after prior precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8696/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit, citing a lack of interest in the decision. The client had previously argued that ordinary courts had jurisdiction over a debt claim arising from an illegal residence permit fee, relying on a prior precedent. The court ruled that since the appellant renounced the appeal after the relevant precedent was established, the litigation interest vanished, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 2, 19, 21 d.lgs. n. 546/1991; cod. civ. artt. 2033: When a party voluntarily withdraws a cassation appeal due to a lack of interest following a prior precedent resolving the same jurisdictional issue, the judgment must declare the proceedings extinguished.

Parole chiave

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lack of interest voluntary withdrawal jurisdictional precedent extinguishment of proceedings residence permit fee ordinary court jurisdiction indirect action rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 19, 21 d.lgs. n. 546/1991
cod. civ. artt. 2033

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite n. 20323/2025
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Testo completo

!Numero registro generale 7001/2025Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 8696/2026Data pubblicazione 07/04/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’ASCOLA Primo PresidenteRAFFAELE GAETANO FRASCA Presidente di SezioneLORENZO ORILIA Presidente di SezioneANNALISA DI PAOLANTONIO ConsigliereUd. 25/11/2025 C.C.ANTONELLA PAGETTA Consigliere Cron.GIUSEPPE GRASSO Rel. Consigliere R.G. n. 7001/2025ENZO VINCENTI ConsigliereALBERTO PAZZI ConsigliereMARCO ROSSETTI ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 7001-2025 proposto da:KHYCHIY OLHA, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNAROAMBROSIO;- ricorrente –controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERODELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 8015/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositatail 20/09/2024.Numero registro generale 7001/2025Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 8696/2026Data pubblicazione 07/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/11/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DERENZIS, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari cessata lamateria del contendere a causa del sopravvenuto difetto di interesse alladefinizione del ricorso.OsservaIl Giudice di pace di Nola, accolta la domanda di Olha Khychiy,condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Interno,in solido fra loro, a pagare all’attrice la somma di € 200,00, oltre alrimborso delle spese legali, a titolo di ripetizione d’indebito, a seguito delversamento del contributo necessario ad ottenere il rilascio/rinnovo delpermesso di soggiorno.La ragione dell’indebito oggettivo, secondo la prospettazione,risiedeva nella sopravvenuta illegittimità degli importi del contributo per ilrilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno stabiliti dal decretoministeriale 6 ottobre 2011 emanato dal Ministro dell'Economia e delledella “causa debendi” in un momento successivo al pagamento (perragioni di opportuna sintesi per la dettagliata esposizione della vicenda sirinvia alla decisione di queste Sezioni unite n. 20323/2025, che in uncaso identico ha affermato la giurisdizione del giudice tributario).Il Tribunale di Napoli, in sede d’appello, ha dichiarato“improponibile” la domanda “per difetto di giurisdizione del giudiceordinario”, disponendo riassumersi la causa dinanzi al giudice tributario.Olha Khychiy ricorre avverso la sentenza d’appello sulla based’unitaria censura, con la quale, denunziando violazione degli artt. 2, 19e 21 d. lgs. n. 546/1991 e 2033 cod. civ.; assume sussistere lagiurisdizione del giudice ordinario.Numero registro generale 7001/2025Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 8696/2026Data pubblicazione 07/04/2026Le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso.Con atto del 27/8/2025, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore,il ricorso è stato rinunciato, per venuto meno l’interesse alla decisione, inquanto sulla medesima questione di giurisdizione le Sezioni unite si sonopronunciate con la citata ordinanza n. 20323/25.Ciò posto, in relazione alla rinuncia sopravvenuta il giudizio dicassazione deve essere dichiarato estinto.In ragione della novità della questione trattata possonocompensarsi per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa per intero trale parti le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025delle Sezioni unite.Il PresidentePasquale D’Ascola