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Ordinanza — n. 8221/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to pay court fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8221/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay litigation costs. The appellant failed to fulfill the financial obligation required to proceed with the cassation process. Consequently, the court rejected the request without examining the merits of the legal arguments presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to pay the required court contribution within the prescribed time limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal court contribution litigation costs cassation procedure financial requirement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna lasocietà ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna lasocietà ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

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Testo completo

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna lasocietà ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 13015/2024Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 8221/2026Data pubblicazione 02/04/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteStefano Mogini