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Ordinanza — n. 8054/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8054/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8054/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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-controAsl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-relativamente alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15516del 13 giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalPresidente Enzo Vincenti;Numero registro generale 21224/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 8054/2026Data pubblicazione 01/04/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento delricorso.RITENUTO CHE:1. - con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e287 cod. proc. civ. (notificato in data 21 ottobre 2025 all’Azienda SanitariaLocale Salerno), l'Avv.

Regesto Legislator

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art. 391-bis c.p, art. 380-bis cod. proc. civ, art. 93 cod. proc.civ, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 8054/2026 — snciv · Corte di Cassazione: – ciò premesso, la richiesta di correzione merita accoglimento,giacché risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza dicui si chiede la correzione che l’Avv. Silvio Del Regno, difensore delcontroricorrente Centro Radiologico San Pietro del Dr. De Felice C. avevachiesto, nel controricorso (alla p. 16), la distrazione ex art. 93 cod. proc.civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi “antistatario”;Numero registro generale 21224/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 8054/2026Data pubblicazione 01/04/20267.

Parole chiave

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spese mediche spese legali accollo delle spese procedurali spese di assistenza spese professionali assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis c.p
art. 380-bis cod. proc. civ
149 del 2022, non trovapiù applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazionedell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimentosecondo la forma camerale di cui all’art.
art. 93 cod. proc.civ
16), la distrazione ex art. 93 cod. proc.civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi “antistatario”;Numero registro generale 21224/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 8054/2026Data pubblicazione 01/04/20267.
art. 91 c.p
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Testo completo

-controAsl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-relativamente alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15516del 13 giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalPresidente Enzo Vincenti;Numero registro generale 21224/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 8054/2026Data pubblicazione 01/04/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento delricorso.RITENUTO CHE:1. - con ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e287 cod. proc. civ. (notificato in data 21 ottobre 2025 all’Azienda SanitariaLocale Salerno), l'Avv.

Silvio Del Regno ha chiesto emendarsi l'ordinanzadelle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 15516 del 13 giugno 2018, peromessa pronuncia sulla distrazione delle spese in suo favore; spese iviliquidate in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, agliesborsi in euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore dell'assistitoCentro Radiologico San Pietro del Dr. De Felice C., controricorrente nelgiudizio definito con l'anzidetta ordinanza, che ha rigettato il ricorsoproposto dall’anzidetta Azienda Sanitaria Locale Salerno, gravandola delleliquidate spese processuali.CONSIDERATO CHE:1. - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo larichiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. n.12437/2017;

Cass. n. 5082/2024);2. - la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con ildisposto dell'art. 93, comma secondo, c.p.c. - che ad essa si richiama perl'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensoreper onorari e spese - consente il migliore rispetto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce conmaggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.,Numero registro generale 21224/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 8054/2026Data pubblicazione 01/04/2026anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., S.U.,n. 16037/2010;

Cass. n. 12437/2017);3. - a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non trovapiù applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazionedell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimentosecondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., in combinatodisposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass. n. 12739/2024);4. - il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza dellaSuprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese nondeve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario,procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere,non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell'istanza didistrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione dellarichiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizionedella domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura(Cass. 15302/2023);5. - la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta daldifensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cuimanchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenutaanticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, datoche quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda didistrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n.20547/2009).;6.

– ciò premesso, la richiesta di correzione merita accoglimento,giacché risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza dicui si chiede la correzione che l’Avv. Silvio Del Regno, difensore delcontroricorrente Centro Radiologico San Pietro del Dr. De Felice C. avevachiesto, nel controricorso (alla p. 16), la distrazione ex art. 93 cod. proc.civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi “antistatario”;Numero registro generale 21224/2025Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 8054/2026Data pubblicazione 01/04/20267.

– l’ordinanza n. 15516/ 2018 va, dunque, corretta, nel suodispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrenteCentro Radiologico San Pietro del Dr. De Felice C. devono esseredistratte in favore dell'avv. Silvio Del Regno;8. - nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa enon diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersialla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (tra le altre:

Cass. n.12184/2020; Cass. n. 26566/2023; Cass., S.U., n. 29432/2024). P.Q.Mdispone che la ordinanza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 15516del 13 giugno 2018 venga corretta nel senso che, nel dispositivo, dopo leparole “oltre spese generali ed accessori di legge” siano inserite leseguenti: “, con distrazione in favore dell’Avv. Silvio del Regno,dichiaratosi antistatario”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma secondo, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, commaquinto, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili della Corte Suprema di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il PresidenteStefano Mogini