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Decreto — n. 8041/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8041/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8041/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LACAMPANIA DELLA CORTE DEI CONTI;- intimata –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionalecentrale d’appello, n. 82 del 2025, pubblicata il 16 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25125/2025Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 8041/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8041/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 82 del 2025, pubblicata il 16 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25125/2025Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 8041/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale;

Parole chiave

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opposizione tardiva tempestività dell'istanza di ricusazione opposizione decisione di non sollevare obiezioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
82 del 2025, pubblicata il 16 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

SSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LACAMPANIA DELLA CORTE DEI CONTI;- intimata –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionalecentrale d’appello, n. 82 del 2025, pubblicata il 16 aprile 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25125/2025Numero sezionale 27/2026Numero di raccolta generale 8041/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 31 marzo 2026Il Primo PresidentePasquale D’Ascola